Forza maggiore: via ai certificati anche in Italia ma urge un correttivo
Contributo a cura degli avvocati Davide Magnolia, Carlo Solari e Giacomo Falsetta * * Lca Studio Legale Il 25 marzo scorso, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha fatto un primo passo per venire incontro alle esigenze espresse delle imprese che operano con l’estero al fine di mettere in campo, anche in Italia, uno […]
Contributo a cura degli avvocati Davide Magnolia, Carlo Solari e Giacomo Falsetta *
* Lca Studio Legale
Il 25 marzo scorso, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha fatto un primo passo per venire incontro alle esigenze espresse delle imprese che operano con l’estero al fine di mettere in campo, anche in Italia, uno strumento “statale” di certificazione della ricorrenza di cause di forza maggiore legata alla pandemia COVID-19. Tale strumento dovrebbe essere funzionale a far scattare le clausole di force majeure presenti in molti contratti del commercio internazionale e, più in generale, a precostituire un elemento che valga a escludere la responsabilità dell’impresa per mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni assunte. L’iniziativa fa seguito a misure simili adottate da altri paesi, tra cui per prima la Cina e, nell’ambito dell’Unione Europea, tra gli altri da Austria e Lituania.
La nota del MISE. Con una nota del 25 marzo scorso, il MISE ha dato mandato al sistema delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di rilasciare, in favore delle imprese interessate, attestazioni camerali su dichiarazioni dell’impresa di sussistenza di una causa di forza maggiore per l’emergenza COVID-19. L’attestazione camerale si compone di due parti: una dichiarazione “sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia” nonché di una attestazione da parte della CCIAA di aver ricevuto dall’impresa richiedente “una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dall’Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale”.
Un primo passo. Ma non basta. L’intervento è sicuramente apprezzabile sotto il profilo della tempestività, ma, tuttavia, mostra tutti i propri limiti in termini di reale efficacia delle attestazioni camerali. Un primo elemento di potenziale criticità risiede nei limiti intrinseci della natura giuridica dell’attestazione. La l. 580/1993 e successive modificazioni, sul “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, non attribuisce infatti alle Camere di Commercio alcun potere certificativo in relazione alla veridicità (anche solo documentale) di quanto dichiarato dall’impresa. Per tale motivo, pur nella sua veste di pubblico ufficiale (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte si veda, ex multis Cass. Pen., sez. V, n. 1205 del 6.10.2014, dep. 13.1.2015-), il funzionario della Camera di Commercio potrà esclusivamente attestare quanto autocertificato dall’imprenditore, ferme le responsabilità penali gravanti su quest’ultimo.
Inoltre, ed al di là dei dati formali, alcune criticità emergono anche in relazione ai contenuti delle attestazioni camerali. Infatti il riferimento alle “restrizioni disposte dall’Autorità di Governo” di fatto potrebbe tracciare una discrimen tra imprese la cui attività è stata sospesa da provvedimenti del Governo (e, in particolare dai DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020) e quelle esentate dalla misura. Per le prime, in presenza di un atto di governo – rilevante ex se ai fini della valutazione della forza maggiore – che ha sospeso l’attività dell’impresa interessata, l’attestazione potrebbe essere elemento sufficiente a dimostrare l’esimente alla responsabilità da inadempimento contrattuale. Al contrario, per le molte imprese non oggetto di provvedimenti governativi di sospensione (come noto il ventaglio delle esenzioni dei citati DPCM è piuttosto ampio), l’attestazione, così come strutturata, potrebbe essere priva di efficacia. Nelle intenzioni della circolare, infatti, l’attestazione si limiterebbe a prendere atto della dichiarazione dell’impresa interessata circa il ricorrere di una causa di forza maggiore e/o di un impedimento, senza alcuna validazione sui presupposti di fatto della stessa. Se quest’ultimo sarà, in effetti, il contenuto della dichiarazione emessa dalle Camera di Commercio, ben difficilmente il documento potrà servire come supporto probatorio per sostenere l’esimente della forza maggiore. Si tratterebbe, infatti, di una dichiarazione proveniente dall’interessato, di cui semplicemente la Camera di commercio certifica l’avvenuta ricezione, senza attestare la veridicità del suo contenuto. Si spera che la proposta di emendamento all’attenzione del Senato, da inserire nel disegno di legge di conversione del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), chiarisca definitivamente le zone grigie ed i dubbi interpretativi.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY