Decreto liquidità: le misure e le applicazioni nel settore marittimo spiegate da WFW
Contributo a cura di avv. Furio Samela e avv. Beatrice D’Amato * * Watson Farley & Williams studio legale Il 9 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il decreto-legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali […]
Contributo a cura di avv. Furio Samela e avv. Beatrice D’Amato *
* Watson Farley & Williams studio legale
Il 9 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore, il decreto-legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In questo briefing analizziamo (i) le misure straordinarie introdotte con particolare riferimento alle garanzie SACE ed alle garanzie pubbliche specifiche per Fincantieri su commesse per il settore crocieristico, e (ii) le misure adottate per garantire la continuità delle aziende.
Il Decreto Liquidità interviene con misure straordinarie specifiche in cinque principali ambiti:
- Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, alla internazionalizzazione e agli investimenti: le misure adottate prevedono (i)garanzie da parte dello Stato per un totale di circa €200 miliardi concesse attraverso SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma, (ii) garanzie pubbliche specifiche, tramite il sistema export-credit di SACE – Cassa Depositi e Prestiti, per il Gruppo Fincantieri, e (iii) potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso un aumento della dotazione finanziaria e della capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.
- Continuità delle aziende: le misure adottate prevedono, inter alia, il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019 (“Codice della Crisi”), la disattivazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale e la neutralizzazione del rischio di fallimento per la durata dell’emergenza.
- Golden Powers e trasparenza: le misure introdotte prevedono un rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria.
- Fisco: le misure fiscali e contabili adottate contemplano, in particolare, il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori ed imprese, la proroga della sospensione delle ritenute d’acconto e le agevolazioni prima casa.
- Procedimenti giudiziali ed Istituto per il Credito Sportivo:ulteriori disposizioni riguardano, inter alia, il rinvio d’ufficio per le udienze di procedimenti civili e penali calendarizzate sino all’11 maggio, la sospensione dei termini processuali e l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Garanzia Sace
In base all’articolo 1 del Decreto Liquidità, SACE potrà concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie a prima richiesta, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, alle imprese che abbiano più di 499 dipendenti. La garanzia SACE beneficerà della controgaranzia di Stato.
Il rilascio della garanzia SACE sarà subordinato a una serie di condizioni ed in particolare: (i) la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020; (ii) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a sei anni con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; (iii) l’importo del prestito assistito da garanzia non dovrà essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi 1) il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale e 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio e qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentati ed attestati dal rappresentante legale dell’impresa; (iv) l’impresa beneficiaria si impegna a non distribuire dividendi per i 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento, (v) l’impresa beneficiaria si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; (vi) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale ed investimenti impiegati in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
La garanzia SACE coprirà il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a €1,5 miliardi e per tali imprese è prevista una procedura semplificata di accesso al finanziamento e rilascio della garanzia SACE. La copertura scende all’80% dell’importo del finanziamento per imprese con oltre 5.000 dipendenti in Italia ed un fatturato fra €1,5 e 5 miliardi e al 70% per le imprese con fatturato sopra i €5 miliardi.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha trasmesso alle filiali degli istituti di credito apposita circolare che chiarisce le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte del Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE. Come precisato nella circolare ABI, le aziende in sofferenza non potranno accedere alle misure previste dal Decreto Liquidità.
Garanzie pubbliche specifiche per fincantieri
Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, con il Decreto Liquidità il Governo ha previsto delle garanzie pubbliche specifiche, tramite il sistema export-credit di SACE – Cassa Depositi e Prestiti, per il Gruppo Fincantieri, il quale viene espressamente citato nel testo del Decreto Liquidità.
La garanzia riguarda 13 commesse per il settore crocieristico da parte di armatori esteri: 12 navi da costruire, con consegne tra il 2023 ed il 2026, a cui si aggiungono i lavori di allungamento e installazione di “scrubber” su un’ulteriore nave da crociera.
In particolare, al punto 4 dell’articolo 2 del Decreto Liquidità si precisa che sono garantite dallo Stato tre tipologie di operazioni, che sono poi specificate in una tabella allegata al Decreto Liquidità di cui fa parte integrante ed in cui vengono anche indicati gli importi di ciascuna commessa (per maggiori informazioni si prega di consultare il seguente link):
- operazioni “già autorizzate, ai sensi dell’articolo 2 della Delibera CIPE n. 75/2019”. Si tratta di sei commesse per un valore complessivo di oltre €3 miliardi;
- operazioni ammissibili alla garanzia le cui istanze sono state già presentate da SACE. In tal caso, le garanzie pubbliche riguardano quattro contratti per un valore complessivo di €778 milioni; e
- ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, fino all’importo massimo di €2,6 miliardi.La copertura riguarda 3 unità da crociera per un valore complessivo di €1,5 miliardi.
Il settore crocieristico, riconosciuto come strategico dal Governo, ha pesantemente risentito degli effetti della pandemia, pertanto, la previsione di una garanzia che blinda le commesse già in essere rappresenta un importante risultato per il Gruppo Fincantieri. Va precisato che SACE da tempo concede a Fincantieri garanzie tramite credito all’export per le sue commesse di navi da crociera, tuttavia la semplificazione degli iter burocratici delle operazioni, introdotta con il Decreto Liquidità, costituisce un’importante innovazione.
Misure per garantire la continuità delle aziende
Con il Decreto Liquidità, il legislatore d’emergenza ha previsto anche un pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, volte a garantire la continuità aziendale durante l’attuale emergenza sanitaria.
In primo luogo, l’articolo 5 del Decreto Liquidità prevede il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi originariamente prevista per il 15 agosto 2020.
A ben vedere, l’imminente entrata in vigore del Codice della Crisi non consentirebbe la piena applicazione della riforma in esso contenuta, la cui principale finalità consiste nel garantire la continuità delle aziende, anche mediante l’introduzione di una fase di allerta concepita nell’ottica di un quadro economico stabile. Pertanto, è evidente che in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso, gli indicatori individuati per l’emersione della crisi non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, pregiudicando anzi la propria ratio, vale a dire quella di intercettare tempestivamente lo stato di crisi ed intervenire prima che tale situazione si trasformi in insolvenza irreversibile.
Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi si giustifica anche in considerazione del prevedibile impatto dell’emergenza sulla solvibilità delle imprese, nonché della possibile crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle aziende. Alla luce di tali osservazioni, l’intero nuovo impianto normativo potrebbe risultare scarsamente compatibile con la primaria finalità della certezza del diritto. In effetti, la disciplina della Legge Fallimentare, sedimentata da una giurisprudenza sotto vari profili consolidata, offrirebbe certamente maggiore stabilità agli operatori rispetto ad uno strumento che contempli categorie del tutto inedite e che si esporrebbe inevitabilmente a dubbi interpretativi e procedurali.
Infine, va rilevato che la disposizione in oggetto lascia impregiudicate quelle norme del Codice della Crisi che sono già entrate in vigore a far tempo dal 16 marzo 2019 tra cui, inter alia, quelle in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società.
Di particolare interesse sono poi le misure concernenti (i) il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, nonché (ii) le istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In relazione al primo intervento, al fine di arginare gli effetti negativi che potrebbero intervenire sull’economia nazionale dalla improcedibilità o dalla risoluzione di procedure finalizzate alla conservazione della continuità aziendale, il Decreto Liquidità ha concesso un allungamento dei termini previsti dalla Legge Fallimentare, favorendo la positiva conclusione delle procedure stesse. A tal proposito, con l’articolo 9 del Decreto Liquidità è stata disposta la proroga ex lege di sei mesi dei termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Per le medesime procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e non ancora omologate, il Decreto Liquidità ha previsto la possibilità per il debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale della richiesta di un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, per elaborare ex novo una proposta concordataria od un nuovo accordo di ristrutturazione, tenendo conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi. È inoltre concesso al debitore di modificare – depositando la documentazione atta a comprovare la necessità della modifica – i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo, purché il differimento dei nuovi termini non sia superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie.
Infine, la diposizione in esame consente al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali, i cui termini siano in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un’ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento. Il Decreto Liquidità ha altresì disposto che (i) nell’istanza dovranno essere indicati gli elementi che rendano necessaria la concessione della proroga con riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e (ii) tale proroga potrà essere concessa dal Tribunale, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale, solo se basata su concreti e giustificati motivi.
Con riferimento alla seconda area d’intervento e, dunque, alle istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, il timore della presentazione di numerose istanze di fallimento, senza alcun effettivo vantaggio per i creditori, ha portato all’introduzione di una temporanea sospensione delle stesse. A tal fine, l’articolo 10 del Decreto Liquidità ha sancito l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sottraendo al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, allo scopo di non assecondare condotte dissipative.
La posticipazione dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, la proroga dei termini degli adempimenti in tema di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, e la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi finalizzati alla dichiarazione di fallimento, sono senza dubbio misure rilevanti per il settore dello shipping, caratterizzato, negli ultimi anni, da processi di ristrutturazione e concordati. Ne è riprova il fatto che il Presidente di Confitarma, Mario Mattioli, poche settimane prima che fosse emanato il Decreto Liquidità, aveva presentato una proposta al governo affinché fosse concessa una dilazione di 18 mesi dei termini relativi alle procedure concorsuali in corso. Ebbene, tale istanza è stata accolta soltanto parzialmente, atteso che, come rilevato in precedenza, l’articolo 9 dispone che siano prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, la cui scadenza sia ricompresa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
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