Avvicendamenti equipaggi su navi italiane: interviene il Corpo delle Capitanerie
Stentano a migliorare le condizioni e le procedure di avvicendamento degli equipaggi a bordo delle navi battenti bandiera italiana a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica di Covid-19. Per questo motivo il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è intervenuto al fine di puntualizzare alcune questioni riguardanti in particolare le istruzioni in merito […]
Stentano a migliorare le condizioni e le procedure di avvicendamento degli equipaggi a bordo delle navi battenti bandiera italiana a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica di Covid-19. Per questo motivo il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è intervenuto al fine di puntualizzare alcune questioni riguardanti in particolare le istruzioni in merito alle perduranti criticità legate all’avvicendamento degli equipaggi e il rispetto del periodo massimo di permanenza a bordo del personale navigante.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, “alla luce del rigetto di alcune istanze di sbarco in porto estero (ad esempio Singapore) dei marittimi italiani/comunitari impiegati a bordo di navi di bandiera italiana, motivate con il mancato raggiungimento del limite massimo di 11 mesi di prestazione lavorativa a bordo – previsto dalla MLC 2006”, il Corpo delle Capitanerie ha ritenuto necessario emettere un apposito statement.
Nel documento (redatto in lingua inglese e rivolto alle autorità marittime dei vari paesi esteri) viene precisato che il periodo di permanenza a bordo dei marittimi impiegati su navi di bandiera italiana è regolamentato dall’art. 4 del Ccnl del 1° luglio 2015 (Sezione 1 – marittimi comunitari su navi > 151 t.s.l.) il quale prevede un tempo di permanenza a bordo di molto inferiore rispetto al termine massimo introdotto dalla suddetta MLC 2006.
La comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie afferma dunque in maniera esplicita che il periodo di imbarco massimo previsto dal contratto collettivo nazionale italiano arriva fino a un massimo di 6 mesi, non 11 come previsto dalla MLC 2016.
Alle società armatoriali italiane è stato appositamente specificato che questa dichiarazione potrà essere presentata alle competenti autorità dello Stato di approdo, laddove queste dovessero rifiutare l’avvicendamento del personale navigante adducendo svariate motivazioni.
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