Smart terminal e Dogane: si parte dai porti di Bari, Genova, Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia
Con un’apposita circolare appena diramata e intitolata “Smart terminal: modalità di presentazione delle candidature per la sperimentazione della procedura operativa”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato notizia dell’avvio della sperimentazione di questa nuova procedura presso i porti di Bari, Genova, La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia. La comunicazione invita altri porti a proporre […]
Con un’apposita circolare appena diramata e intitolata “Smart terminal: modalità di presentazione delle candidature per la sperimentazione della procedura operativa”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato notizia dell’avvio della sperimentazione di questa nuova procedura presso i porti di Bari, Genova, La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia. La comunicazione invita altri porti a proporre la propria candidatura e per farlo hanno tempo fino al 15 ottobre prossimo.
Secondo quanto spiegato dalla stessa circolare Smart terminal nasce dall’esigenza di migliorare e potenziare i risultati ottenuti a seguito della sperimentazione operativa dello sdoganamento in mare (preclearing), in particolare nel caso di porti nazionali siti in prossimità. “L’integrazione – si legge – tra sdoganamento in mare e smart terminal rende le due procedure complementari affinché possano essere impiegate lungo il percorso di una nave da un porto extra Ue direttamente verso diversi porti italiani di approdo”.
In concreto smart terminal consentirà di anticipare la presentazione del manifesto delle merci in arrivo per la convalida e, di conseguenza, delle relative dichiarazioni doganali, consentendo agli stakeholder, sia privati che pubblici, di fruire delle informazioni doganali utili per una gestione più efficiente della componente logistica connessa allo spostamento delle merci. I soggetti AEO (operatore economico autorizzato) dichiaranti, potranno dunque essere informati in anticipo sulla decisione di sottoporre a controllo le merci, per poter organizzare in modo più efficace lo sbarco delle stesse e i successivi adempimenti.
Questa la descrizione del processo offerta direttamente dall’Agenzia delle Dogane: “Le navi provenienti da porti extra Ue, che hanno nel piano di navigazione più di un porto in territorio italiano, potranno avvalersi della procedura dello sdoganamento in mare presso il primo porto di approdo mediante l’invio del manifesto dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli (o comunque dopo l’ultimo porto straniero toccato nel Mediterraneo) e, dopo la convalida, potranno dichiarare le merci prima dell’effettivo arrivo di queste presso il porto. Per i porti successivi al primo, la stessa nave potrà inviare il manifesto, anche in questo caso, dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli (o comunque dopo l’ultimo porto straniero toccato nel Mediterraneo). Tale procedura potrà essere autorizzata puntualmente dall’ufficio doganale competente sul porto di arrivo. Con la convalida del manifesto, lo stesso non potrà essere più modificato e le partite di TC assumeranno lo stato di ‘dichiarabili non svincolabili’. Le dichiarazioni in questa fase saranno ‘presentate’ e non ‘accettate’ e saranno sottoposte al circuito doganale (CDC) che selezionerà il canale di controllo. Potrà essere quindi reso disponibile l’esito del CDC ai soggetti AEO dichiaranti per le conseguenti decisioni logistiche, a seguito di esplicito benestare del locale Ufficio Antifrode. Dopo la notifica dell’esito del CDC la dichiarazione non è più modificabile fino all’esito dell’eventuale controllo. L’accettazione della dichiarazione, che passa dallo stato di ‘presentata’ allo stato di ‘accettata’, e lo svincolo delle merci avranno poi luogo in prossimità dell’effettivo arrivo presso il porto di destinazione”.
Per effetto della procedura, sarà quindi possibile, per i soli soggetti AEO, trasmettere le dichiarazioni doganali in modo maggiormente anticipato rispetto alla presentazione delle merci anche nell’ipotesi di navi che tocchino più porti durante la rotta. Le dichiarazioni non potranno invece essere inviate laddove le merci richiedano certificazioni/nullaosta di competenza di altre amministrazioni, ad esclusione di quelle per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale.
“I terminalisti e gli handler autorizzati AEO potranno pertanto conoscere lo stato delle partite di TC e delle relative dichiarazioni doganali in tempo utile per organizzare al meglio le attività di sbarco delle merci e delle afferenti attività logistiche” precisa ancora la circolare delle Dogane. Che infine aggiunge: “Al termine della sperimentazione, i dirigenti degli uffici autorizzati avranno cura di redigere un report accurato per informare le competenti Direzioni territoriali e centrali sull’andamento e sugli esiti della sperimentazione stessa”.
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