Ecco il regolamento autoproduzione: eliminato l’articolo che affidava agli armatori la verifica delle compagnie portuali
Venerdì prossimo al tavolo sull’autoproduzione convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale prendono parte le associazioni di categoria e le parti sociali interessate (fra gli altri sindacati dei lavoratori, Ancip, Assarmatori, Confitarma e Federagenti), verrà presentata la seconda versione della bozza di regolamento attuativo. Si tratta infatti dello step successivo all’approvazione dell’articolo […]
Venerdì prossimo al tavolo sull’autoproduzione convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale prendono parte le associazioni di categoria e le parti sociali interessate (fra gli altri sindacati dei lavoratori, Ancip, Assarmatori, Confitarma e Federagenti), verrà presentata la seconda versione della bozza di regolamento attuativo. Si tratta infatti dello step successivo all’approvazione dell’articolo inserito nel Decreto Rilancio con cui è stato riformato, limitandolo ai soli porti in cui non è disponibile un fornitore di manodopera portuale (articolo 17 legge 84/94) o un’impresa portuale (articolo 16), il diritto delle compagnie di navigazione e effettuare in autoproduzione le attività di rizzaggio e derizzaggio delle merci a bordo delle proprie navi.
SHIPPING ITALY ha potuto visionare questa seconda bozza ‘emendata’ ed è in grado di anticiparne i contenuti. Il regolamento si compone semplicemente di due articoli e il primo dispone che venga adottato l’articolo 8 del DM 31 marzo 1995 sostituito con alcune novità radicali.
Al punto uno si legge: “L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del citato articolo 16 né tramite il ricorso al soggetto di cui all’articolo 17 della medesima legge, previa verifica di tale condizione può rilasciare al vettore marittimo o impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante […] l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, in occasione dell’arrivo o partenza di navi”. A condizione però che “la nave: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo aggiuntivo rispetto all’organico della tabella di sicurezza e di servizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
Integralmente eliminato, invece, il punto due inserito nella prima bozza e contestato dalle compagnie portuali che recitava quanto segue: “Il vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o per essi un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, prima di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione deve verificare che presso il porto dove intende operare in autoproduzione non ci siano imprese autorizzate ex articolo 16, comma 3, che, anche integrando il proprio organico con i lavoratori del soggetto di cui all’articolo 17 della legge n.84/94, possano soddisfare tempestivamente la domanda di svolgimento di operazioni portuali”. Secondo i portuali questa previsione avrebbe lasciato troppo potere decisionale in capo agli armatori.
Il vettore marittimo poi, all’atto della richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deve dimostrare: “1) di avere una dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei e adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere (iscritti negli appositi registri dei mezzi meccanici di bordo o nell’inventario della nave), efficienti ed in regola con le norme, incluse quelle sugli accertamenti periodici a cui i mezzi devono essere sottoposti; 2) la presenza nella tabella di sicurezza e di servizio della nave, di personale idoneo, in numero aggiuntivo al personale che svolge le attività legate alla navigazione e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni (con indicazione di qualifiche e mansioni dei singoli membri dell’equipaggio dedicati a tale operazione); 3) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’attività svolta in connessione del rilascio dell’atto autorizzatorio richiesto; 4) di aver provveduto al pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle operazioni portuali e di aver prestato idonea cauzione in relazione alla tipologia di merci da trattare e all’eventuale utilizzo di infrastrutture portuali da parte dell’istante”.
Il punto quattro specifica inoltre che le “autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell’arrivo e della partenza della nave per ogni singolo porto e anche per più arrivi o partenze già programmate per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni”.
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