Il quasi nulla ottenuto dagli armatori nel Decreto Semplificazioni
Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, e il direttore generale di Assarmatori, Alberto Rossi, dal placo della Naples Shipping Week lo avevano già anticipato: “Nel Decreto Semplificazioni di quanto proposto e chiesto dagli armatori italiano non è stato accolto nulla”. Dunque nessun passo avanti in tema di semplificazione, deburocratizzazione e competitività della bandiera italiana. Ora […]
Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, e il direttore generale di Assarmatori, Alberto Rossi, dal placo della Naples Shipping Week lo avevano già anticipato: “Nel Decreto Semplificazioni di quanto proposto e chiesto dagli armatori italiano non è stato accolto nulla”. Dunque nessun passo avanti in tema di semplificazione, deburocratizzazione e competitività della bandiera italiana. Ora un ulteriore conferma è arrivata da una circolare emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
In una circolare ai propri associati Confitarma spiega infatti che “con l’approvazione degli emendamenti da parte dell’8a Commissione (Lavori pubblici e Comunicazioni) del Senato della Repubblica, il Disegno di Legge Atto S 1883 ‘Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’, è stato convertito in Legge n. 120 dell’11/9/2020 (G.U. n. 228 del 14/9/2020 – Suppl. Ord. n. 33). Il VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha conseguentemente emanato la Circolare non di serie n. 43 del 23 ottobre 2020 con cui rende note le modifiche agli articoli 4 e 6 della Legge 5 giugno 1962, n. 616, intervenute attraverso gli articoli 48-bis e 48 ter”.
Si tratta però di novità che di fatto non modificano quasi per nulla lo status quo per gli armatori e per le navi italiane. “Si vuole richiamare l’attenzione delle Aziende associate sulla modifica dell’ultimo comma dell’art. 6 relativo al ‘Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d’idoneità’ e precisamente: il certificato sicurezza per navi da passeggeri, così come i certificati di esenzione, manterrà̀ la validità̀ di un anno; i certificati sicurezza dotazioni e sicurezza radioelettrica avranno validità̀ di cinque anni; i certificati di idoneità̀ manterranno la validità di due anni (fatta eccezione per le unità da pesca la cui durata è stata fissata in tre anni)”.
La Confederazione italiana armatori sottolinea infatti che “la durata del Certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico era stata ‘de facto’ estesa a cinque anni dalla Circolare Sicurezza Navigazione RT/RTF n. 10/2018 del Comando Generale (Circolare Confitarma n. 119/2018)”. Poi aggiunge: “È stato inoltre modificato anche il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) inserendo, all’art. 178, dopo ‘le ispezioni di cui all’articolo 176” le seguenti parole: ”effettuati dai propri funzionari’.”
Come noto da diversi anni Confitarma va chiedendo una modifica della procedura riguardante gli accertamenti e il rilascio dei certificati radio; accertamenti che il Ministero dello Sviluppo Economico già svolge con propri tecnici. Anche l’analoga estensione alla validità di cinque anni del certificato sicurezza dotazioni navi da carico era parte dell’emendamento a suo tempo predisposto. Oltre al danno di non aver visto accolte le proprie proposte, per gli armatori anche la beffa di leggere nel testo dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie un riferimento esplicito alla necessità di “rivisitazione armonica dell’intero corpus normativo”. Esattamente quello che gli armatori chiedono da anni ma le richieste sono rimaste finora inascoltate.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY