ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
In Italia le crociere possono continuare a navigare: Dpcm rivisto in extremis
Diversamente da quanto previsto nell’ultima bozza circolata fino alla tarda serata di ieri, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte ha firmato questa notte e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale non ferma le crociere. L’articolo 8 del decreto, intitolato ‘Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera’ specifica infatti […]
Diversamente da quanto previsto nell’ultima bozza circolata fino alla tarda serata di ieri, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte ha firmato questa notte e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale non ferma le crociere.
L’articolo 8 del decreto, intitolato ‘Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera’ specifica infatti che “I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020”. Dunque con le stesse regole per la ripartenza delle navi adottate finora. Il secondo comma aggiunge che “I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato
o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20”. Si tratta dei Paesi considerati più a rischio per la diffusione dei contagi.
Alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera “è consentito l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1”. Nel quinto comma si legge infine che “Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio”. Anche su questo aspetto, dunque, nessuna novità particolare.
Nella bozza di Dpcm circolata fino a ieri sera era previsto lo stop in Italia per un mese (dal 5 novembre al 3 dicembre) alle navi da crociera di bandiera italiana ed estera ma la lobby che ieri sera si è prontamente messa al lavoro è riuscita in extremis a evitare questa sospensione dell’attività.