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Accordo Ue – Uk e dichiarazioni doganali: un aspetto sul quale gli esportatori devono fare attenzione
Contributo a cura di Tauro Stella * * Customs broker presso Stella Operazioni Doganali “La Commissione Europea nelle FAQs aggiornate sul sito Europa https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en , conferma che la prova di origine preferenziale da utilizzare nell’ambito dell’accordo è l’attestazione dell’esportatore registrato REX – si veda quesito n. 28. L’attestazione è libera per tutti gli esportatori per […]
Contributo a cura di Tauro Stella *
* Customs broker presso Stella Operazioni Doganali
“La Commissione Europea nelle FAQs aggiornate sul sito Europa https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en , conferma che la prova di origine preferenziale da utilizzare nell’ambito dell’accordo è l’attestazione dell’esportatore registrato REX – si veda quesito n. 28.
L’attestazione è libera per tutti gli esportatori per spedizioni di valore inferiore a €. 6.000.
Per spedizioni di valore superiore sarà necessaria la registrazione REX.
Si ricorda che per gli esportatori già registrati, quindi in possesso dell’autorizzazione allo status di esportatore registrato, sarà possibile attestare la preferenza nell’ambito dell’accordo, senza ulteriori adempimenti.
Si segnala inoltre la circolare 49/2020 del 30/12/2020 Agenzia Dogane Monopoli, che interviene sull’argomento al punto I.2 Facilitazioni Operative – Prove dell’Origine Preferenziale (pg. 3 e 4) precisando quanto segue: in attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine … indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione.
Risulta doveroso segnalare che l’attestazione di origine preferenziale, descritta nella circolare n.49 sopra citata, non risulta aderente, invece, a quella ufficiale, prevista dall’accordo UE-UK, rintracciabile a pagine n.515 e 516 della Gazzetta UE L 444 del 31.12.2020, ( esatta ).
Trattandosi di un nuovo accordo, si ricorda agli esportatori di assicurarsi del rispetto delle regole previste dallo stesso prima dell’attestazione delle preferenze, acquisendo tutta la necessaria documentazione probatoria.
Nel caso sia necessario acquisire dichiarazioni da parte dei fornitori ai sensi del Reg 2447/2015, si evidenzia che la preferenza dovrà essere riferita all’accordo tra Unione Europea e Regno Unito.