Grimaldi vince contro Onorato anche il secondo round legale sul traffico ro-pax a Livorno
A quattro mesi di distanza dal primo round legale vinto da Grimaldi (Sintermar Darsena Toscana) contro Onorato (porto Livorno 2000) che ha presentato appello al Consiglio di Stato, il gruppo armatoriale partenopeo si impone per la seconda volta al tar della Toscana contro il rivale sempre per le questione relative ai traffici ro-pax nel porto […]
A quattro mesi di distanza dal primo round legale vinto da Grimaldi (Sintermar Darsena Toscana) contro Onorato (porto Livorno 2000) che ha presentato appello al Consiglio di Stato, il gruppo armatoriale partenopeo si impone per la seconda volta al tar della Toscana contro il rivale sempre per le questione relative ai traffici ro-pax nel porto di Livorno.
L’ultima sentenza pubblicata oggi, ironia del destino proprio nel giorno in cui Grimaldi Group teneva a battesimo in porto la nuova nave Eco Livorno, il tribunale amministrativo regionale della Toscana in parte respinge e in parte dichiara inammissibili i motivi posti da Ltm-Livorno Terminal Marittimo-Autostrade del Mare s.r.l. (gruppo Moby) alla base del ricorso promosso nel 2015. L’obiettivo dichiarato del gruppo controllato dalla famiglia Onorato era quella di ottenere un risarcimento dei mancati utili derivanti dal fatto che Grimaldi è stato ammesso a svolgere presso gli accosti 14/E, 14/G e 14/F sulla sponda ovest della Darsena Toscana l’imbarco e sbarco di merci rotabili e passeggeri. Ltm occupa e opera invece in concessione un’area demaniale corrispondente all’intera Darsena Uno.
Questo ricorso diede il via anche all’indagine penale che vede attualmente imputati i vertici dell’Autorità di sistema portuale di Livorno (Stefano Corsini e Massimo Provinciali), l’ex dirigente della port authority Matteo Poroli e sei imprenditori per concorso in abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (Costantino Baldissara, Massimiliano Ercoli, Luca Becce, Federico Baudone e, per un caso di omonimia, due Corrado Neri). L’accusa contesta, in sintesi, l’utilizzo continuativo di banchine pubbliche con autorizzazioni trimestrali invece che con autorizzazione con concessione.
Il ricorso al Tar di Onorato, tramite Ltm, aveva nel mirino i vari atti con cui è stata autorizzata dal 2012 l’occupazione temporanea di banchine da parte di Seatrag e di Grimaldi. La sentenza specifica che “con riferimento all’interesse risarcitorio, cui l’impugnazione è in gran parte finalizzata, la ricorrente specifica che il danno che LTM ha subito da questa attività anticoncorrenziale, favorita dall’Autorità Portuale con i provvedimento che qui si impugnano, è pari all’utile di impresa che LTM avrebbe tratto dalla gestione dei traffici illegittimamente attestati agli accosti 14/E, 14/F e 14/G, se questi traffici fossero stati delocalizzati al terminal che LTM ha in concessione, conformemente alle prescrizioni del Piano Operativo Triennale 2012-2015′ ”.
Particolarmente significativo fra gli altri questo passaggio della sentenza: “[…] Non convince invece che parte ricorrente sia legittimata a sindacare la legittimità delle procedure amministrative attraverso le quali i singoli atti ampliativi sono stati assentiti alle controinteressate, per lo svolgimento di attività in area portuale distinta da quella in cui parte ricorrente opera. Le contestazioni attraverso le quali parte ricorrente fa valere censure di mancanza di adeguata motivazione delle autorizzazioni temporanee, mancanza dei requisiti per il rilascio del titolo in sanatoria, illegittimità della cointestazione a più operatori di autorizzazioni, difetto di istruttoria nel procedimento per il rilascio di un titolo, assumono infatti una valenza meramente emulativa, ovvero sono funzionali a far emergere violazioni di legge in senso oggettivo, ma sganciate da una specifica rilevanza soggettiva (in termini di legittimazione e interesse), com’è invece necessario secondo le regole fondanti del processo amministrativo. Il tutto sarebbe funzionale solo a impedire l’esercizio di attività economica, ammissibile, in area portuale diversa da quella in cui parte ricorrente opera, senza tuttavia che essa aspiri a svolgere ivi quella stessa attività, né potendo pretendere che la stessa non venga svolta tout court. Lo stesso dicasi per la procedura avviata con l’istanza di rilascio della concessione demaniale ex art. 18 della legge n. 84 del 1994 presentata dalla controinteressata SDT s.r.l.”.
Altro passaggio rilevante è questo: “Non è contestato infatti (anzi risulta dalla stessa narrativa di cui al ricorso introduttivo del giudizio) che il Gruppo Grimaldi, fino alla fine del 2010, abbia utilizzato gli accosti 14/E e 14/F (oggi contestati da LTM) avvalendosi dei servizi di LTM stessa, che ha quindi beneficiato di autorizzazioni temporanee di quegli accosti delle quali assume la illegittimità”.
Bocciato anche il motivo di ricorso secondo cui solo Ltm poteva svolgere movimentazione di carichi ro-pax in porto a Livorno: “Ritiene il Collegio che l’esame delle previsioni del Piano Regolatore Portuale non consenta di suffragare la tesi di parte ricorrente secondo cui gli accosti di Darsena Toscana sarebbero, in termini radicali, preclusi ad operazioni portuali del tipo ro/ro e ro/pax, che dovrebbero invece ad oggi ed in termini rigorosi concentrarsi in Darsena 1” scrivono ancora i giudici.
La sentenza poi ancora aggiunge: “Non paiono esserci dubbi, alla luce della documentazione versata in atti e della stessa narrativa delle parti, che nell’area in considerazione si siano da tempo svolti traffici sia ro/ro sia ro/pax. È la stessa parte ricorrente a dar conto, in sede di ricorso introduttivo, che a seguito del forte incremento dei traffici ro/ro e ro/pax la Darsena Toscana iniziò ad essere utilizzata per quelle tipologia di traffici già nel 2010. D’altra parte l’ordinanza congiunta Capitaneria di Porto di Livorno (n. 90/2008) e Autorità Portuale di Livorno (n. 12/2008) espressamente prevede che gli accosti 14/E, 14/F e 14/G vengano destinati a traffici della Autostrade del Mare”.
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