Dopo il caso Panfido a Venezia, anche Rimorchiatori Riuniti Genova sfrattata dalla sua banchina
A poche settimane di distanza dal caso della società concessionaria Rimorchiatori Riuniti Panfido che nel porto di Venezia è stata sfrattata (e con lei la flotta di 25 mezzi) dal pontile che sorge presso il canale Brentella, anche a Genova si va verso un caso simile anche se fondato su ragioni differenti. Il tribunale amministrativo […]
A poche settimane di distanza dal caso della società concessionaria Rimorchiatori Riuniti Panfido che nel porto di Venezia è stata sfrattata (e con lei la flotta di 25 mezzi) dal pontile che sorge presso il canale Brentella, anche a Genova si va verso un caso simile anche se fondato su ragioni differenti.
Il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha infatti appena pubblicato una sentenza con la quale ha stabilito il rigettato di un ricorso promosso da Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Porto Antico di Genova e AltaPonteParodi. L’azienda controllata dalle famiglie Delle Piane e Gavarone, nonché partecipata da un fondo riconducibile a Deutsche Bank, aveva chiesto l’annullamento o la declaratoria di inefficacia “della durata limitata a tre mesi e del termine finale fissato al 31.3.2020, nonché delle clausole di anticipato rilascio, risolutiva espressa, di mancato rinnovo alla scadenza e di rinuncia a pretese di risarcimento e/o indennizzo, inserite nei titoli concessori emessi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con decorrenza dal 1°.1.2020”.
Più nel dettaglio si parla di due titoli concessori aventi ad oggetto aree coperte e scoperte che ora sono da liberare per consentire l’ultimazione dei lavori di cinturazione idraulica di Ponte Parodi che implicano la demolizione del manufatto e i lavori di realizzazione del futuro polo multifunzionale. Nelle concessioni era scritto che se i lavori di Ponte Parodi fossero dovuti iniziare prima della sua scadenza, Rimorchiatori Riuniti avrebbe dovuto trasferirsi “rendendo le aree libere ed in pristino stato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e/o indennizzi o rimborsi di sorta, fatta salva la rimanente quota parte di canone versata e non fruita. In caso di inadempienza a quanto sopra, la concessione si risolverà automaticamente ex art. 1456 c.c.”. A trasferirsi sarà la sede operativa in porto dell’azienda, non fisicamente i rimorchiatori ormeggiati.
L’impugnazione da parte del soggetto concessionario dell’attività di rimorchio nel porto di Genova (in scadenza al 31 dicembre scorso ma attualmente in proroga per un altro anno) risale al mese di febbraio del 2020.
La sentenza ricorda che “nella concessione n. 288/2019 era stato espressamente precisato che, in vista dell’attuazione del Centro polifunzionale di ponte Parodi, il titolo non potrà essere ulteriormente rinnovato e il concessionario dovrà rilasciare le aree alla scadenza”. Nello stesso atto “è stata contemplata la rinuncia del concessionario a pretese di risarcimento danni o indennizzi”.
I giudici amministrativi scrivono che “deve innanzitutto rilevarsi che nessuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, stabilisce che la concessione del servizio pubblico di rimorchio di cui all’art. 101 cod. nav. debba presentare la medesima durata delle concessioni delle aree demaniali necessarie per il relativo esercizio. Pertanto, se è certamente vero che l’affidatario del predetto servizio necessita di un locale nel porto, ove collocare la sede operativa e gli strumenti di lavoro (cfr. art. 10, comma 5, del regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Genova), oltre che di uno specchio acqueo per ormeggiare i rimorchiatori, non appare di per sé illegittimo che i titoli demaniali presentino una durata differente rispetto a quella della licenza di concessione per l’esercizio del rimorchio”. Peraltro, “poiché il mutamento delle aree demaniali comporta il problema del trasferimento degli uffici e delle attrezzature del concessionario in spazi portuali diversi da quelli originariamente assentiti, tale modifica può essere legittimamente operata dall’Amministrazione previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa”.
La sentenza ricorda poi che il progetto del “polo di rilievo internazionale a contenuti culturali e ludici a servizio della città” nell’area di ponte Parodi si inserisce nel programma di riqualificazione del fronte mare del porto antico di Genova, oggetto di un accordo quadro sottoscritto il 2 giugno 1999 e che, con atto del 3 agosto 2000, l’Autorità Portuale ha assentito in concessione alla società pubblica Porto Antico di Genova s.p.a. il compendio demaniale di ponte Parodi, allo scopo di condurre la suddetta operazione di recupero urbano.
I giudici aggiungono che “la società Rimorchiatori Riuniti è a conoscenza della necessità di trasferirsi per consentire l’attuazione del progetto del Centro polifunzionale da almeno diciassette anni, nel corso dei quali l’Autorità Portuale ha cercato di trovare varie soluzioni per il suo ricollocamento”. Fra queste calata Gadda, l’estremità sud-ovest di ponte Parodi, l’ex silos vinario della calata Darsena e/o la banchina lato ponente di ponte Parodi, l’edificio c.d. Metelino limitrofo a ponte Parodi e infine molo Giano.
Il Tar della Liguria ha dato ragione alla port authority perché ritiene che “i provvedimenti gravati non siano affetti dai vizi configurati dalla ricorrente. Innanzitutto, l’Autorità di Sistema Portuale ha ponderato compiutamente gli interessi coinvolti e ha valutato che, sull’interesse privato di Rimorchiatori Riuniti a permanere nella palazzina di ponte Parodi, prevalgano gli altri interessi pubblici e privati convergenti nel senso della realizzazione dell’opera, vale a dire l’interesse pubblico generale alla riqualificazione e valorizzazione della zona, l’interesse di AltaPonteParodi a proseguire nell’iniziativa imprenditoriale e l’interesse della stessa Amministrazione a non rimanere ulteriormente esposta alle richieste risarcitorie delle controinteressate”. Poi aggiunge: “Il predetto bilanciamento appare condotto secondo i canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto che per molti anni l’ente portuale ha consentito all’odierna ricorrente di rimanere nell’immobile, subendo le contestazioni, anche giudiziarie, di Porto Antico e di AltaPonteParodi. Inoltre, l’Amministrazione ha concepito varie possibilità per riallocare la concessionaria, ma quest’ultima ha sempre rifiutato le varie soluzioni proposte, spesso senza nemmeno opporre concrete ragioni di inidoneità degli spazi.
Severo il commento dei giudice anche sulla “ipotesi di insediamento sulla banchina di ponente di ponte Parodi che era stata sottoposta all’Autorità Portuale dalla stessa deducente nel giugno 2019, ma, una volta ottenuto l’assenso dell’ente, quest’ultima non ha avanzato alcuna istanza concessoria. Dalla corrispondenza in atti emerge che la ragione di tale omissione risiede nel fatto che la ricorrente pretendeva che i costi di approntamento dei manufatti sulla banchina e le spese del trasloco, stimati in circa € 1.772.000,00, fossero interamente sostenuti dall’Amministrazione, che si è rifiutata. Ebbene, una simile condotta dilatoria di Rimorchiatori Riuniti, tenuta da anni, appare in contrasto con i principi di leale collaborazione e correttezza, ai quali (non solo l’amministrazione ma anche) il privato concessionario deve improntare il proprio comportamento”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in conclusione rigetta i motivi di ricorso di Rimorchiatori Riuniti condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
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