Contributo dovuto all’authority dei Trasporti: il Tar del Piemonte non lascia scampo a nessuno
Con una serie di sentenze fotocopia il Tar del Piemonte si è pronunciato sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020 ritenendolo dovuto dai terminalisti portuali (sentenza 265/2021 dell’11 marzo 2021), dagli autotrasportatori (297 e 298/2021 del 18 marzo 2021) e dagli operatori esercenti attività di logistica di merci containerizzate […]
Con una serie di sentenze fotocopia il Tar del Piemonte si è pronunciato sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020 ritenendolo dovuto dai terminalisti portuali (sentenza 265/2021 dell’11 marzo 2021), dagli autotrasportatori (297 e 298/2021 del 18 marzo 2021) e dagli operatori esercenti attività di logistica di merci containerizzate e interporto (296/2021 del 18 marzo 2021).
Lo ha reso noto l’avvocato Davide Magnolia dello studio legale Lca spiegando che “il TAR Piemonte ha fatto proprio il recente indirizzo del Consiglio di Stato (132/2021 del 05 gennaio 2021) secondo cui il criterio discretivo da adottare per delimitare la sfera soggettiva dei contributori, stante la onnicomprensività della nuova nozione di ‘operatori economici operanti nel settore del trasporto’ introdotta con il Decreto Genova, consiste nell’individuazione dell’effettivo avvio nel mercato di riferimento dell’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, senza più alcun rilievo della posizione di soggetti regolati o di beneficiari”.
L’avv. Magnolia a SHIPPING ITALY precisa che “l’indirizzo sembra ormai consolidato e anche le eccezioni di inconstituzionalità sollevate da alcuni operatori sono state cassate dal Tar Piemonte. Sicuramente molti operatori insisteranno ma oggi mi sembra che le chance di un revirement siano poche”.
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