Trasporto marittimo di carburanti con l’Elba: vittoria al Tar per Forti Yachting Partners (e Tuscany Lines)
Nuovo capitolo giudiziario nella questione che da circa un anno riguarda il trasporto via mare fra il porto di Piombino e l’isola d’Elba di carburanti e in generale merci pericolose. Con una sentenza appena pubblicata il Tar della Toscana ha infatti parzialmente accolto il ricorso con cui Forti Yachting Partners aveva chiesto di poter avviare […]
Nuovo capitolo giudiziario nella questione che da circa un anno riguarda il trasporto via mare fra il porto di Piombino e l’isola d’Elba di carburanti e in generale merci pericolose. Con una sentenza appena pubblicata il Tar della Toscana ha infatti parzialmente accolto il ricorso con cui Forti Yachting Partners aveva chiesto di poter avviare una linea marittima regolare sulla tratta Piombino – Portoferraio. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale era volta a chiedere l’annullamento di diversi provvedimenti dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale fra cui quello del 15 maggio 2020 con cui era stata respinta la domanda di Forti Yachting Partners per “lo svolgimento delle operazioni commerciali di imbarco/sbarco di merci pericolose” sulla tratta citata.
La sentenza ricorda che con il ricorso la Forti Yachting Partners S.r.l. (FYP) ha impugnato la nota con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP), pronunciandosi sulla richiesta della ricorrente di “… autorizzazione allo svolgimento di operazioni commerciali di imbarco/sbarco merci per il trasporto marittimo di veicoli commerciali adibiti al trasporto Adr e merci pericolose, tra il Porto di Piombino e Portoferraio dal 22.4.20 al 31.12.20, così meglio specificate nel calendario … ”, si era espressa nel senso che “… non si ravvisano sussistenti i presupposti tecnico-operativi necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto col servizio di linea richiesto…”.
Dall’estate seguente il ricorrente, tramite la società Tuscany Lines, aveva comunque iniziato a operare questo servizio di trasporto in maniera continuativa al fianco dell’operatore incumbent (Lampomare) nonostante un diniego di fine luglio da parte della Capitanera di porto di Piombino (sospeso poi sempre dal Tar Toscana).
La sentenza ricorda che con tale provvedimento del 15 maggio 2020, “l’AdSP ha ravvisato la mancanza nella fattispecie dei presupposti tecnico-operativi necessari per lo svolgimento del servizio di linea richiesto, evidenziando alcune criticità”. Queste: a) inidoneità della banchina Tabani del porto di Piombino poiché non dotata di impianto antincendio adeguato e perché già utilizzata dalle imprese portuali per altre incompatibili operazioni di carico/scarico merci; b) esistenza del divieto di sosta nel porto di Piombino di merci pericolose; c) mancanza nel porto di Portoferraio di un impianto antincendio e di banchine destinate al traffico commerciale.
Nel merito, secondo i giudici, “risultano fondate le censure sostanziali incentrate sulle carenze della motivazione del diniego. In particolare, alla luce dei successivi sviluppi fattuali della vicenda, da una parte, sembra venuta meno la giustificazione del rilascio dei singoli nulla osta fondata sulla eccezionalità della situazione emergenziale, dall’altra, sembra che siano state risolte le criticità legate alla sicurezza, inizialmente ritenute “insuperabili” dalla AdSP, in quanto la FYP attualmente sta svolgendo, de facto e in sicurezza, un servizio regolare e continuativo di traporto marittimo di carburante”. Quindi risulta che “la validità delle ragioni ostative opposte dall’AdSP, rispetto alla possibilità di rilascio di una più stabile autorizzazione, sia stata smentita empiricamente dalla mancata emersione in sede di concreto svolgimento del servizio di particolari criticità tecnico-operative”.
Tali sopravvenienze rendono dunque allo stato privo di giustificazione il diniego di svolgimento del servizio di linea richiesto, attesa la frequenza e la regolarità con la quale oramai la ricorrente conduce il proprio servizio di trasporto marittimo.
La sentenza specifica infine che “per tali assorbenti ragioni il provvedimento impugnato di diniego del 15 maggio 2020 deve essere annullato affinchè l’AdSP possa riesaminare l’istanza della ricorrente sulla base della presente sentenza e alla luce delle sopravvenute circostanze di fatto”.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY