Autoproduzione, art. 18 comma 7 e regolamento concessioni: i tre interventi chiesti dall’Antitrust nel Ddl Concorrenza
Abrogare l’articolo del decreto Rilancio che limita l’autoproduzione nei porti, modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 18 comma 7 della legge 84/94 limitandolo solo agli scali di ridotte dimensioni, rivedere i criteri per l’assegnazione delle concessioni nei porti e rafforzare le modalità di revoca (quest’ultimi due fattori con il tanto atteso ‘regolamento concessioni’). Sono questi i […]
Abrogare l’articolo del decreto Rilancio che limita l’autoproduzione nei porti, modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 18 comma 7 della legge 84/94 limitandolo solo agli scali di ridotte dimensioni, rivedere i criteri per l’assegnazione delle concessioni nei porti e rafforzare le modalità di revoca (quest’ultimi due fattori con il tanto atteso ‘regolamento concessioni’).
Sono questi i tre punti fondamentali che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha posto in evidenza nel paragrafo dedicato alle infrastrutture e alle attività portuali all’interno del documento contenente le proprie proposte ai fini del disegno di legge per la concorrenza inviato al governo.
A questo proposito l’Autorità antitrust presieduta da Roberto Rustichelli ha infatti reso noto di aver “accolto prontamente e con senso di responsabilità l’invito arrivato dal Presidente del Consiglio, professor Mario Draghi, durante il discorso per la fiducia al Governo pronunciato nell’Aula del Senato della Repubblica lo scorso 17 febbraio cui è seguita richiesta formale in data 8 marzo”.
Per ciò che riguarda il cosiddetto ‘Regolamento concessioni’ il documento dell’Antitrust spiega che l’autorità “auspica una una riformulazione dell’art.18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, nel senso di individuare criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori per il rilascio delle concessioni demaniali portuali, nonché per la definizione della loro durata e delle modalità di revoca”.
L’Agcm ritiene infatti “necessario un intervento in via normativa al fine di giungere a una modalità di assegnazione delle concessioni portuali che limiti l’attuale eccessiva discrezionalità delle autorità competenti in merito alle modalità di rilascio/rinnovo delle concessioni e che garantisca i partecipanti sul rispetto dei principi comunitari di trasparenza, pubblicità e non discriminazione”. Il documento ricorda infatti che Consiglio di Stato, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Autorità di regolazione dei trasporti si sono pronunciati in varie fasi temporali chiedendo di “aumentare l’efficienza, la trasparenza e la non discriminatorietà delle procedure”.
A proposito invece dell’articolo 18 comma 7 sempre della legge 84/1994 la proposta dell’Antitrust è quello di riformularlo “in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale”, “prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo delle concessioni per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto”. Un orientamento che benedice dunque un’operazione come la fusione fra i terminal container Psa e Sech andata in scena l’anno scorso nel porto di Genova. A proposito invece dei casi in cui la norma di cui all’art.18 comma 7 potrebbe conservare la propria funzione in singoli porti, l’authority porta ad esempio “la distribuzione dei carburanti per la navigazione da diporto o, in alcuni contesti molto piccoli, al bunker per le navi”.
Infine, per ciò che concerne la limitazione all’autoproduzione nelle operazioni portuali inserite nel decreto Rilancio la scorsa estate, l’Agcm ricorda di aver “recentemente avuto modo di rappresentare che l’introduzione del citato comma 4 bis riduca drasticamente la possibilità per i vettori marittimi di ricorrere all’autoproduzione delle operazioni portuali (che diventa ipotesi meramente residuale)”. L’antitrust propone, “al fine di valorizzare il vincolo competitivo esercitabile dall’autoproduzione, l’abrogazione della norma di cui al comma 4 bis dell’art.16 della legge 28 gennaio 1994 n.84 onde rafforzare le dinamiche competitive e di mercato nell’esercizio delle attività portuali, al fine di accrescere l’attrattività, anche internazionale, del comparto portuale in Italia”. Ad avviso dell’authority, infatti, “il ricorso all’autoproduzione può essere un elemento importante per contenere l’eventuale potere di mercato delle compagnie portuali e stimolare l’efficienza nella fornitura dei servizi portuali”.
N.C.
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