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“La proroga delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio posticipa anche i relativi piani di impresa”
Estratto di un contributo a firma dell’avv. Simone Gaggero * * Studio Nctm Come ben noto, il nostro governo ha assunto iniziative specifiche per far fronte al calo dei traffici nei porti italiani determinato dalla pandemia ed alle gravi conseguenze economiche che ne sono derivate per gli operatori. Tra queste iniziative rientra, in particolare, […]
Estratto di un contributo a firma dell’avv. Simone Gaggero *
* Studio Nctm
Come ben noto, il nostro governo ha assunto iniziative specifiche per far fronte al calo dei traffici nei porti italiani determinato dalla pandemia ed alle gravi conseguenze economiche che ne sono derivate per gli operatori. Tra queste iniziative rientra, in particolare, la proroga automatica di 12 mesi – disposta dall’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio – delle concessioni ex art. 18 L. 84/94.
Non intendiamo esprimere qui un giudizio rispetto alla misura sopra citata, già oggetto di attenzioni – peraltro – anche da parte dell’AGCM, bensì porci semplicemente un tema che parrebbe non essere stato considerato (quantomeno in forma esplicita) dal legislatore, ma che risulta cruciale per i concessionari.
Il tema è il seguente: l’art. 199, comma 3, lett. b) del Decreto Rilancio ha disposto la proroga delle concessioni ex art. 18 della legge portuale, ma nulla ha stabilito rispetto ai termini dei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi. Possono dunque intendersi prorogati anche i termini dei piani di impresa e, soprattutto, dei piani di investimento dei concessionari?
[…] La durata stessa delle concessioni dipende – in larga parte – proprio dagli investimenti programmati dal concessionario, in uno, naturalmente, con i volumi d traffico che lo stesso concessionario si impegna a realizzare. Già sulla scorta di questa primissima considerazione, parrebbe ragionevole affermare che – qualora venga traslato in avanti di un anno il termine di una concessione – debbano ritenersi parimenti traslati in avanti di un anno i termini dei piani di impresa e di investimento che a quella concessione sono sottesi.
Andando poi a ragionare più a fondo sulla norma in commento e considerando il contesto generale delle iniziative in cui la stessa risulta inserita […], riterremmo possibile scorgere nell’intenzione del legislatore la volontà – in pratica – di “abbonare” in qualche modo ai concessionari l’anno appena trascorso (come se fosse – ci sia consentita l’espressione – un anno “perso” e quindi “da recuperare”: da qui, potrebbe ritenersi, la ratio della proroga automatica di 12 mesi).
[…] Un altro dato di fatto, che riterremo oggettivo, è il seguente: la pandemia ha “scombussolato” i piani degli operatori e determinato un’obiettiva incertezza circa l’andamento dei traffici nel prossimo futuro.
[…] È possibile pensare che i piani di impresa e di investimento dei concessionari non possano essere scalfiti da un evento come la pandemia e dalla crisi e dall’incertezza sul futuro che questa ha determinato? A nostro parere non è possibile e, anzi, è legittimo – anche in base al principio di buona fede che deve regolare i contratti e tra questi le concessioni – ritenere che i piani di impresa e di investimento debbano essere riletti alla luce dello scenario in cui ci troviamo oggi.
Considerando quindi, da un lato, l’annus horribilis appena vissuto e, dall’altro, l’incertezza che tale anno ha gettato sul futuro, riterremmo sussistere valide ragioni per poter affermare che anche i termini dei piani di impresa e di investimento debbano potersi ritenere quantomeno “congelati” per l’anno appena passato (a fronte della proroga automatica delle relative concessioni disposta dal Decreto Rilancio).
Ciò non toglie, naturalmente, che gli impegni assunti dai concessionari debbano da questi essere rispettati, ma non ci parrebbe corretto “fingere” che nel 2020 nulla sia accaduto e considerare conseguentemente “intangibili” i termini previsti nei piani di impresa e di investimento. Tali termini, al contrario, ci parrebbero suscettibili di “scivolamenti” in avanti di pari passo con gli scivolamenti in avanti dei termini di durata delle concessioni (che sui piani di impresa e di investimento, come abbiamo detto, trovano il loro fondamento).
[…] Per concludere: nel silenzio del legislatore e fatte naturalmente salve tutte le situazioni contingenti di ciascun singolo concessionario o di ciascun singolo porto, riterremmo legittimo pensare che la proroga automatica delle concessioni disposta dal Decreto Rilancio possa (rectius: debba) portare con sé anche una proroga dei termini fissati nei piani di impresa e di investimento che a tali concessioni sono sottesi.
Leggi la versione integrale del contributo di Nctm