Gare per la continuità marittima: il Tar (per ora) dà ragione a Invitalia e delude Grimaldi
In attesa di conoscere quale sarà nel merito la decisione sui bandi di gara impugnati (l’udienza per l’apposita trattazione è fissata a inizio giugno), il Gruppo Grimaldi di Napoli ha dovuto incassare dal Tar del Lazio il no alla richiesta (tramite domanda cautelare) di annullare i bandi di gara per la nuova continuità territoriale marittima. […]
In attesa di conoscere quale sarà nel merito la decisione sui bandi di gara impugnati (l’udienza per l’apposita trattazione è fissata a inizio giugno), il Gruppo Grimaldi di Napoli ha dovuto incassare dal Tar del Lazio il no alla richiesta (tramite domanda cautelare) di annullare i bandi di gara per la nuova continuità territoriale marittima. In particolare nel mirino del gruppo armatoriale partenopeo sono finite le gare per i collegamenti Genova – Porto Torres e Civitavecchia – Arbatax – Cagliari contro le quali si è opposto contestando i seguenti punti del disciplinare di gara: l’articolo 4 che individua l’“Oggetto della Concessione e il luogo di esecuzione”; l’articolo 8 che disciplina i “Soggetti ammessi a partecipare”; l’articolo 21 recante il “Termine per la presentazione dell’offerta”; l’articolo 23 rubricato “Clausola sociale”. Del Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare è stato poi contestato il punto 3.5 recante il Programma di esercizio; dello Schema di contratto allegato al Disciplinare l’art. 16 in materia di Penali.
Dopo aver negato inizialmente la sospensiva, il tribunale amministrativo regionale con due ordinanze pubblicate oggi ha respinto la domanda cautelare motivando la sua scelte come segue: “Ritenuto che l’unico motivo astrattamente ostativo alla partecipazione alla procedura, che giustifica la immediata impugnabilità del bando, è ravvisabile nella dedotta incongruità del termine previsto per la presentazione delle offerte; […] considerato […] che tale termine: – risulta conforme alla “riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza” prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per tutte le procedure di affidamento “disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” avviate, tra l’altro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e “fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Dunque il ‘decreto Semplificazioni’, prevedendo (per ragioni d’urgenza) la possibilità di derogare ai consueti termini temporali necessari per la pubblicazione di bandi di gara pubblici, ha reso valida la procedura e i tempi previsti da Invitalia nei bandi.
L’ordinanza del tar ancora aggiunge: “L’esclusione delle concessioni dal campo applicativo del citato art. 8 non risulta conforme né all’interpretazione letterale della norma (rubricata “altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”), che si riferisce in generale a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, né alla finalità perseguita dal legislatore, che, come ben evidenziato nella premessa del decreto legge, fonda l’intervento normativo sulla >”.
Dunque per ora i bandi di gara (in scadenza il 20 aprile) rimangono validi anche se bisognerà attendere il pronunciamento del Tar nel merito delle questioni sollevate da Grimaldi e una sentenza è attesa a seguito dell’udienza fissata al 4 giugno prossimo.
Nel frattempo è scaduto nei giorni scorsi il bando relativo alle manifestazioni d’interesse richieste per la linea Civitavecchia – Olbia (sempre in regime di continuità territoriale marittima) ma dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al momento non sono giunte informazioni sull’esito della procedura.
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