Tirrenia Cin, crediti e privilegi speciali: “Attenzione alla scadenza del 24 maggio prossimo”
La domanda di concordato in continuità depositata da Moby e da Compagnia Italiana di Navigazione è stata accolta dal tribunale di Milano lo scorso luglio ma ad oggi ancora i giudici non sono arrivati a una decisione sul se e quale ristrutturazione del debito Moby e Compagnia Italiana di Navigazione debbano attuare. A ciò si […]
La domanda di concordato in continuità depositata da Moby e da Compagnia Italiana di Navigazione è stata accolta dal tribunale di Milano lo scorso luglio ma ad oggi ancora i giudici non sono arrivati a una decisione sul se e quale ristrutturazione del debito Moby e Compagnia Italiana di Navigazione debbano attuare. A ciò si aggiunge un aspetto di cui poco si sente parlare e che riguarda i giorni trascorsi fra il 14 aprile e la prossima udienza fissata per il 24 maggio: un arco temporale al quale dovrebbero guardare con attenzione i detentori di crediti marittimi perché rischiano di perdere il privilegio se non lo esercitano nei termini previsti dall’articolo 558 del Codice della Navigazione. Il perché lo spiega a SHIPPING ITALY l’avvocato Giuseppe Loffreda, fondatore dello studio Legal4Transport.
Avvocato Loffreda cosa significa per i creditori il fatto che l’ammissione al concordato preventivo chiesta da Moby e Cin a distanza di quasi un anno non abbia ancora trovato una conclusione?
“Il 24 maggio 2021 saranno passati 40 giorni (mind the gap!) da quando, all’udienza tenutasi il 14.4.2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato ‘inammissibile il ricorso ex art. 161, 6 comma l.f., presentato il 1.7.2020 da Compagnia Italiana di Navigazione Spa … revocando ogni beneficio di legge’ e mandando alla ‘…Camera di Commercio presso il Registro delle Imprese per ogni adempimento di legge’, ai sensi e per gli effetti dell’art. 162 l.f.. Che tuttavia non è stato del tutto applicato dato che, anziché dichiarare il contestuale fallimento di CIN come chiesto dal P.M., il Tribunale, ‘condivisa la necessità di concedere un termine a difesa vista la informazione ricevuta solo in data odierna … dell’istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica’, ha rinviato la causa fissando ‘udienza dinanzi a sé in composizione collegiale in data 6.5.2021 ore 12:30’.”
Lo scorso 6 maggio c’è stato un ulteriore rinvio: e quindi?
“All’udienza del 6 maggio, anziché decidere sull’istanza di fallimento, il Tribunale ha concesso un ulteriore rinvio fino al 24 maggio prossimo per lasciare a CIN ulteriore tempo per trovare un accordo di ristrutturazione del debito con i Commissari di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria. Ma intanto che il tempo passa, hanno ripreso a scorrere i termini di estinzione dei privilegi speciali che assistono i crediti marittimi elencati nell’art. 552 cod. nav. eventualmente esistenti verso CIN. Potrebbe così argomentarsi, lato creditori, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 161, 6 comma l.f. e la conseguente revoca di “ogni beneficio di legge” per CIN, disposti il 14 aprile 2021 nel provvedimento del Tribunale di Milano, cui ha fatto seguito il doppio rinvio della causa (al 6 maggio, prima, e al 24 maggio 2021, poi) anziché la dichiarazione di fallimento, abbiano avuto come effetto, tra gli altri, quello di far ripartire il countdown (a far tempo dal 14 aprile 2021, o meglio dalla data di annotazione dell’estinzione della procedura di concordato nel registro delle imprese) dei termini di estinzione dei privilegi speciali che ancora assistono i crediti marittimi verso CIN e che erano rimasti sospesi alla data di pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di ammissione di CIN alla procedura di concordato preventivo.”
Lo spieghi con parole semplici anche a chi non è esperto di materie legali…
“Si tratta, in particolare, dei termini di estinzione dei privilegi speciali stabiliti dall’art. 558 del Codice della navigazione il quale dispone che ‘I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell’articolo 552, n. 6 (cioè i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio), i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni’. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito a urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell’equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all’estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito”.
Quali sarebbero tutti gli altri casi?
“Sono le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto; i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall’autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni.”
Par di capire che alcuni creditori debbano fare molta attenzione ai giorni che stanno passando, è così?
“Direi di sì. In effetti, i privilegi speciali si estinguono se non sono esercitati giudizialmente nei termini stabiliti dalla legge; i termini di estinzione non possono essere interrotti con una semplice lettera raccomandata o via Pec, trattandosi di decadenza e non di prescrizione. Potrebbe allora darsi il caso, nella fattispecie, che in attesa che arrivi l’udienza del 24 maggio 2021, i giorni che restano alla fine dei termini di estinzione dei privilegi speciali che ancora assistono alcuni crediti marittimi esistenti verso CIN (termini che erano residuati alla data di pubblicazione della domanda di ammissione di CIN alla procedura di concordato preventivo e che hanno ripreso a scorrere con la revoca di CIN da ogni beneficio di legge concesso con il ricorso ex art. 161, 6 comma l.f.) si consumino inutilmente per mancato esercizio del privilegio speciale nei termini e con le modalità di legge.”
Con quali possibili conseguenze?
“Con la conseguenza che, in caso di futuro fallimento o di ammissione di CIN alla procedura di amministrazione straordinaria, il credito marittimo non sarebbe più assistito da privilegio speciale e potrebbe essere insinuato al passivo di CIN solo in chirografo, quindi con poche (pochissime) speranze di essere pagato anche solo in parte.”
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