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Traghetti, trasporto passeggeri e ritardi: il Tar di Torino non lascia scampo alle compagnie
Le compagnie di navigazione, quando cancellano o ritardano la partenza per oltre 90 minuti, devono “offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”. Lo prevede l’art. 17, paragrafo 1 del regolamento UE 1177/2010 che pone appunto […]
Le compagnie di navigazione, quando cancellano o ritardano la partenza per oltre 90 minuti, devono “offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”. Lo prevede l’art. 17, paragrafo 1 del regolamento UE 1177/2010 che pone appunto in capo ai vettori un obbligo di assistenza dei passeggeri che, se non rispettato, espone le compagnie di navigazione attive in Italia “a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”.
Per ciascun passeggero che presenta reclamo o indistintamente per ciascun passeggero a bordo della nave a prescindere se abbia o meno presentato reclamo? Attorno a questa interpretazione alternativa della norma ruotava un ricorso presentato al Tar del Piemonte da Grandi Navi Veloci per contestare una sanzione comminata dall’Autorità di regolazione dei trasporti (delibera n. 87/2019) a seguito di un reclamo presentato da due passeggeri che avevano viaggiato fra Genova e Barcellona nel 2017. La sanzione dell’authority torinese, del valore complessivo di 62.720 euro (comprensiva di alcune diminuzioni previste), aveva considerate le dovute misure compensative nei confronti di tutti e 448 i passeggeri a bordo (e non solo dei due che avevano presentato reclamo).
Grandi Navi Veloci ha (fra le altre) contestato la legittimità della modalità di determinazione della sanzione, effettuata dall’Art moltiplicando l’importo base (€ 140) per il numero complessivo di passeggeri imbarcati sulla nave. Secondo l’azienda genovese, infatti, “l’art. 14 del d.lgs. 129/2015 prevede che il vettore che violi gli obblighi di assistenza di cui all’art. 17 del regolamento UE 1177/2010 sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600 ‘per ciascun passeggero’: quest’ultima espressione non potrebbe essere intesa come riferita al numero complessivo dei passeggeri imbarcati, bensì, al numero dei passeggeri rispetto ai quali sia stata effettivamente accertata da parte dell’Autorità la violazione del servizio di assistenza. In caso contrario verrebbero punite le compagnie marittime che utilizzano imbarcazioni di grosse dimensioni, in violazione del principio di proporzionalità previsto all’art. 28 del regolamento UE n. 177/2010, e irrogate sanzioni elevate a fronte di modeste inosservanze della legge”. Ad avviso della ricorrente, dunque, la sanzione dovrebbe essere determinata sulla base del numero dei passeggeri che hanno proposto reclamo e non del numero totale dei passeggeri imbarcati.
Secondo i giudici del Tar il motivo è infondato perché “il legislatore italiano ha correlato la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di violazione degli obblighi di assistenza previsti dall’articolo 17 del regolamento UE n. 1177/2010, al numero dei passeggeri, prevedendo un importo ‘da 100 a 600 euro per passeggero’. La norma prende, dunque, a riferimento, i viaggiatori per i quali gli obblighi di assistenza sono stati violati, senza nulla richiedere con riferimento alla presentazione di un reclamo”. La sentenza poi aggiunge: “Come questo Tribunale ha già affermato con la sentenza n. 788/2020, quest’ultima disposizione chiarisce che l’unico criterio indicato dal legislatore è quello del coinvolgimento dei passeggeri, a prescindere da eventuali reclami o concreti pregiudizi da allegare. Non può quindi condividersi la tesi della ricorrente che vorrebbe la sanzione correlata al numero dei viaggiatori che hanno sporto reclamo per la violazione degli obblighi previsti all’art. 17, non trovando alcun appiglio normativo”.
I giudici precisano inoltre che “collegare l’importo della sanzione al numero di passeggeri per i quali sono stati violati gli obblighi di assistenza non è una scelta irragionevole ma è anzi rispettosa del principio di proporzionalità – portando alla irrogazione di una sanzione correlata alla incidenza della violazione, per il numero di passeggeri privati di assistenza – e assicura altresì quanto richiesto dal regolamento in merito alla effettività e al carattere dissuasivo della sanzione. Né può ritenersi che una tale conclusione porti a una punizione sproporzionata per le compagnie marittime che utilizzano imbarcazioni di grosse dimensioni. La decisione di avvalersi di navi di grandi dimensioni costituisce una scelta di politica commerciale a cui conseguono necessariamente – oltre a maggiori profitti – maggiori responsabilità. Più elevato è il numero dei passeggeri trasportati maggiori sono, necessariamente, gli obblighi di assistenza che gravano sul vettore”.
Le linee guida dell’Autorità dei Trasporti, secondo cui deve essere considerato non solo il numero degli utenti che hanno sporto reclamo ma l’impatto complessivo della violazione, si pongono in linea con quanto previsto dalle disposizioni nazionali dunque e le compagnie di navigazione, soprattutto quelle che impiegano traghetti con capacità passeggeri sempre maggiore, dovranno tenere questo aspetto in attenta considerazione.
Leggi la sentenza del Tar del Piemonte