Nel decreto Sostegni-bis risorse per armatori, ormeggiatori e imprese ferroviarie
Mandato in archivio, con il completamento dell’iter parlamentare, il primo decreto Sostegni (le misure destinate al mondo dei trasporti sono state sintetizzate dal Ministero competente), il governo Draghi riunitosi oggi in Consiglio dei ministri ha approvato il secondo decreto simile ribattezzato ‘Sostegni bis’. Nella bozza circolata primo del passaggio in Consiglio c’erano misure d’interesse diretto […]
Mandato in archivio, con il completamento dell’iter parlamentare, il primo decreto Sostegni (le misure destinate al mondo dei trasporti sono state sintetizzate dal Ministero competente), il governo Draghi riunitosi oggi in Consiglio dei ministri ha approvato il secondo decreto simile ribattezzato ‘Sostegni bis’. Nella bozza circolata primo del passaggio in Consiglio c’erano misure d’interesse diretto per ormeggiatori, armatori, imprese ferroviarie e aeroportuali.
L’articolo 72 del decreto, intitolato ‘Disposizioni urgenti in materia di trasporto’, al comma 4 recita quanto segue: “Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è autorizzata l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l’ano 2021 a favore di Rete Ferroviaria Italiana”. Il comma seguente aggiunge che “eventuali risorse residue, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra l’1 maggio e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo”. Alle imprese ferroviarie sia merci che passeggeri è riservato uno sconto sui pedaggi fino al 100% anche per i mesi a venire fino a fine settembre.
Il decreto Sostegni-bis prevede poi al comma 6 che le eventuali risorse avanzate dal decreto rilancio del 2020 (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge) per gli ormeggiatori siano a loro destinate “a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019”.
Il comma 7 prolunga fino a fine dicembre 2021 gli sgravi contributivi estesi anche alle imprese armatoriali esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche, una previsione che fino alla scorsa estate era riservata solo alle shipping company attive su rotte internazionali.
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