ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
Cin: sull’ok al concordato incombono i contenziosi fra Moby e Tirrenia in A.S.
Come avvenuto per Moby, anche per Compagnia Italiana di Navigazione il tribunale di Milano (giudici Alida Paluchowski, Sergio Rossetti e Vincenza Agnese) ha dichiarato aperta per la società guidata dall’amministratore delegato Massimo Mura la procedura di concordato preventivo. L’adunanza dei creditori è stata fissata per la mattina del 20 dicembre prossimo (quella di Moby sarà […]
Come avvenuto per Moby, anche per Compagnia Italiana di Navigazione il tribunale di Milano (giudici Alida Paluchowski, Sergio Rossetti e Vincenza Agnese) ha dichiarato aperta per la società guidata dall’amministratore delegato Massimo Mura la procedura di concordato preventivo. L’adunanza dei creditori è stata fissata per la mattina del 20 dicembre prossimo (quella di Moby sarà una settimana prima, il 13 dicembre) e anche per Cin i commissari giudiziali salgono da due (avv. Marco Angelo Russo e dott. Giorgio Zanetti) a tre (si aggiunge la dr.ssa Maddalena Dal Moro). Anche per Compagnia Italiana di Navigazione “lo strumento concordatario, nonostante le criticità segnalate, appare al Tribunale […] la migliore soluzione prospettabile in concreto (rispetto allo scenario dell’amministrazione straordinaria) al fine di offrire la più estesa tutela al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso”.
Nel documento del tribunale, che SHIPPING ITALY ha potuto visionare, si ricorda in primis che su Cin “pendono attualmente due istanze di fallimento, presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e da J-Invest S.p.a.”. Come già noto, inoltre, “l’iter della fase in bianco si è incentrato sul tentativo di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. fallito principalmente a causa della mancata conclusione dell’accordo con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, creditore di C.I.N. per l’importo di euro 180 milioni”.
Proprio per quella somma, che rappresenta le tre tranche di prezzo differito che Moby avrebbe dovuto versare per l’acquisto dell’ex compagnia di navigazione pubblica Tirrenia, “in data 4.5.2020 Tirrenia in A.S. avviava un procedimento di arbitrato volto a ottenere l’accertamento e il riconoscimento del debito da parte di CIN con condanna di quest’ultima al pagamento di euro 180.000.000,00 e, in via subordinata, la declaratoria di nullità relativa al pagamento del prezzo in via differita (art. 5.02 del contratto di cessione), procedimento attualmente pendente”.
Il piano (proposta di concordato) presentato da Cin al tribunale è “fondato su un fabbisogno concordatario derivante: a) dai flussi della continuità sulla base del piano industriale e relativo al periodo 2021-2025 per euro 159 milioni; b) dalla vendita di cinque navi considerate non strategiche per un valore complessivo di euro 100,6 milioni”. Le percentuali di soddisfacimento dei creditori sono rimaste le medesime del piano emerso a fine maggio; piano che, secondo il tribunale, presenta alcuni “punti critici” tali però da non compromettere la fattibilità come evidenziato anche dall’attestatore.
A proposito dei soldi attesi dalla cessione di cinque navi, il decreto dice: “Opportunamente l’attestatore […] ritiene che i proventi derivanti dalla vendita di queste navi dovranno essere “accantonati (mediante segregazione delle somme prima dell’escussione) ovvero pagati (una volta intervenuta l’escussione) ai creditori garantiti, il tutto entro i limiti della perizia di degrado ex art. 160, comma 2, l.f.”. La società prevede invece di costituire un fondo rischi con condizioni diverse e secondo il tribunale “il piano presenta sul punto un elemento di fragilità che deve essere rimesso all’approfondito esame dei Commissari Giudiziali, dovendo verificarsi in concreto se il fondo sia idoneamente costituito e come l’eventuale accantonamento nei modi prospettati dall’attestatore impatti sulla tenuta del piano concordatario e quindi sui pagamenti a favore dei creditori di CIN”.
Altro tema oggetto di approfondimento è costituito dalla ricezione da parte di Compagnia Italiana di Navigazione “di un atto di citazione in data 31.5.2021 notificato da Tirrenia in A.S. a Moby, Cin e a tutte le banche costituenti il pool dell’operazione di finanziamento col quale Tirrenia ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. delle garanzie rilasciate da C.I.N. fino alla concorrenza di 77 milioni di euro a garanzia del rientro dell’esposizione debitoria di MOBY nei confronti degli istituti di credito e dei bondholders”. L’indagine dei commissari dovrà essere rivolta “all’approfondimento di tale ulteriore profilo indagando l’eventuale impatto economico dell’accoglimento dell’azione revocatoria sulla tenuta del piano”. Strettamente connesso al profilo del pagamento, “è la richiesta di autorizzazione avanzata dalla società ‘ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 ad assumere l’impegno ad accettare, nel caso in cui fosse chiamata a corrispondere l’importo di euro 77.000.000 in favore dei creditori finanziari di Moby, assistiti da garanzia ipotecaria e pignoratizia sui beni di CIN, che il credito da regresso che verrebbe conseguentemente a vantare nei confronti della controllante venga soddisfatto con le modalità e le tempistiche offerte alla Classe 4’, nella misura del 30% in una unica soluzione nell’anno 2026”.
Come per Moby, anche per Tirrenia Cin “il Tribunale in aderenza alla prospettazione dell’attestatore, rileva la esiziale necessità per la società in concordato di munirsi di un CRO (Chief Restructuring Officer) indipendente al fine di attivare le misure di recovery nel caso di scostamenti delle previsioni sottostanti il piano di concordato”. Inoltre “appare passaggio imprescindibile, peraltro adeguatamente evidenziato anche nell’attestazione, un radicale cambio di governance, da realizzarsi prima del momento delle valutazioni definitive dei Commissari”. Anche se ufficialmente non ci sono stati annunci, alcuni giorni fa è emerso che Simone Ferretti sarebbe stato nominato nuovo direttore generale di Cin.
Il documento in questione rileva poi che “un delicato punto di criticità nell’attivo individuato dalla società si rinviene nella mancata previsione della riscossione degli ingenti crediti maturati nei confronti della controllante MOBY, assumendone la postergazione per effetto di un parere redatto dal prof. Stanghellini”. A questo proposito “la ricorrenza della postergazione è contestata dal principale creditore di CIN, Tirrenia in A.S. che ha esperito azione ex art. 2900 c.c. surrogandosi a CIN nei confronti di Moby per i crediti vantati dalla prima nei confronti della seconda, contestando la postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e affermando la sussistenza dei requisiti ex art. 2900 c.c. La richiesta fa riferimento all’importo dei crediti che risulta dal bilancio di Moby al 31 dicembre 2019, indicato in circa 128,6 milioni di euro, con richiesta di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per la parte di esso che, secondo la ricostruzione dell’attrice, anche alla stregua delle considerazioni svolte nel parere del prof. Stanghellini (rilasciato su richiesta della stessa Moby), non sarebbe comunque soggetta a postergazione, pari a 43,8 milioni di euro; in subordine, Tirrenia in A.S. ha esperito una azione di responsabilità nei confronti di Moby e/o di Onorato Armatori S.r.l. ai sensi dell’art. 2497 c.c., chiedendo il risarcimento del danno subito, che fa corrispondere alla quota del proprio credito che non riuscirà a riscuotere e, in via subordinata, alla perdita di chance patita per l’insoddisfazione del credito stesso”. Il Tribunale osserva che “in questa sede non è tuttavia possibile cristallizzare la posizione creditoria di CIN come postergata o meno”, salvo poi precisare che “non è da escludere che, in assenza di vantaggi compensativi tra imprese dello stesso gruppo, il regime di postergazione possa tradursi in una ipotesi di abuso della posizione di direzione e coordinamento. La valutazione deve necessariamente essere rimessa agli approfondimenti demandati all’organo commissariale in quanto tali finanziamenti infragruppo vanno valutati non già isolatamente ma nel complesso della disclosure effettuata dalla società nella proposta e nel piano in ordine ai fatti censurabili la cui genesi va individuata nell’operazione di leveraged buyout del 2016”.
Nicola Capuzzo