Poche speranze per Tirrenia Cin di congelare la gara sulla Genova – Porto Torres
“Ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso”. È con questa perentoria affermazione che il Tar del Lazio ha stamane emanato un’ordinanza di rigetto della richiesta di Compagnia Italiana di Navigazione di annullare la sua esclusione dalla gara organizzata da Ministero delle Infrastrutture e della […]
“Ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso”.
È con questa perentoria affermazione che il Tar del Lazio ha stamane emanato un’ordinanza di rigetto della richiesta di Compagnia Italiana di Navigazione di annullare la sua esclusione dalla gara organizzata da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Invitalia per assegnare la sovvenzione legata al servizio pubblico di continuità territoriale marittima fra Genova e Porto Torres.
Oltre all’esclusione Cin ha impugnato anche “ogni altro atto al precedente connesso per presupposizione o consequenzialità”. E, dal momento che si richiede anche la “riattivazione della procedura” e la riammissione, lo scopo dell’azione sembrerebbe esser quello di stoppare la nuova gara che Invitalia ha intanto avviato, dopo che la prima si era chiusa senza vincitori, proprio in ragione della esclusione di Cin e dell’altro partecipante, Grandi Navi Veloci.
Come accennato, però, il Tar sembrerebbe orientato a cassare il ricorso anche nel merito. Già in questa fase, infatti, i margini paiono risicati, avendo i giudici rilevato che “la dichiarazione prodotta dal legale rappresentante della ricorrente, a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, contenente l’impegno alla costituzione della garanzia definitiva per mezzo di bonifico bancario e rilasciata in data successiva al termine di presentazione delle offerte, non è idonea a regolarizzare la posizione della concorrente”. E che “che la mancata allegazione all’offerta della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva ex art. 93, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, sia sanabile mediante soccorso istruttorio solo se detta dichiarazione è di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, come pure espressamente previsto dall’art. 11 del disciplinare di gara”.
A depore a sfavore di Cin – che evidentemente non è riuscita neppure per la seconda gara (identica alla prima sul punto) a ottenere e presentare le garanzie richieste dal disciplinare – anche il fatto che il Tar non abbia ritenuto meritevole la tempistica, fissando il merito al gennaio 2022. Quando ormai la seconda procedura sarà stata assegnata da tempo (la scadenza per le offerte è il 23 agosto prossimo) e il collegamento già iniziato.
A.M.
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