DL Semplificazioni bis: non passa la deregulation sui dragaggi
Come si vociferava da tempo, durante l’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni bis, varato a fine maggio dal Governo, si è intervenuti anche in materia di dragaggi. L’esito appare però lontano da quanto prospettato in materia da due recenti progetti di legge depositati in Parlamento, supportati anche da Assoporti, l’associazione delle Autorità di […]
Come si vociferava da tempo, durante l’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni bis, varato a fine maggio dal Governo, si è intervenuti anche in materia di dragaggi.
L’esito appare però lontano da quanto prospettato in materia da due recenti progetti di legge depositati in Parlamento, supportati anche da Assoporti, l’associazione delle Autorità di Sistema Portuale. L’emendamento concordato dalle varie componenti della maggioranza, infatti, non tocca le modalità operative (sospensione delle analisi ecotossicologiche per le caratterizzazioni e cancellazione delle autorizzazioni in caso di reimmersione entro il bacino portuali: i cardini delle succitate riforme), disciplinate dal decreto ministeriale del 2016, lasciandone invariato l’impianto configurato dalla normativa a monte, il testo unico ambientale del 2006.
Con esplicito riferimento a quest’ultimo, invece, si incarica Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero per la transizione ecologica di redigere entro due mesi, previa intesa con le Regioni, un “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC (il fondo complementare al Pnrr, ndr) e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale”.
Le novità dovrebbero invece essere di carattere amministrativo-procedurale. Si stabilisce infatti che “Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale”. E si punta a ridurre i tempi dell’iter, sancendo che “l’’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate”, e che “il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni”. Non si potrà prescindere però dalla “disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta”.
A.M.
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