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Impugnato al Tar anche il bando per la linea ro-pax in convenzione Genova – Porto Torres
Il bando di Invitalia pubblicato il 25 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale con il quale è stato messo a gara il servizio di continuità territoriale marittima fra i porti di Genova e Porto Torres da ottobre a maggio è stato anch’esso oggetto di impugnazione al Tar del Lazio. Già la prima versione della gara (bandita […]
Il bando di Invitalia pubblicato il 25 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale con il quale è stato messo a gara il servizio di continuità territoriale marittima fra i porti di Genova e Porto Torres da ottobre a maggio è stato anch’esso oggetto di impugnazione al Tar del Lazio.
Già la prima versione della gara (bandita senza successo poiché i partecipanti non sono stati ammessi) era finita nel mirino di Grimaldi Euromed che aveva presentato un apposito ricorso mentre ora risulta essere stata anche Compagnia Italiana di navigazione (gruppo Moby), oltre nuovamente a Grimaldi, a ricorrere al tribunale amministrativo.
Lo conferma un decreto del tribunale amministrativo regionale del Lazio che in pratica non accoglie l’istanza di misure cautelari proposte da Cin Tirrenia e rinvia la trattazione nel merito della questione alla camera di consiglio fissata per il prossimo 7 settembre. La controllata di Moby, nonostante avesse presentato in data 22 luglio questo ricorso, nei giorni scorsi è apparsa fra i partecipanti al bando stesso insieme all’altro contendente Grandi Navi Veloci. In palio c’è un contratto della durata di cinque anni e del valore di almeno 25 milioni di euro per l’esercizio della linea fra Liguria e Nord Sardegna con due navi ro-pax.
Nel dettaglio Cin con il suo ricorso ha chiesto all’organo di giustizia amministrativa l’annullamento del Bando di gara e del Disciplinare di gara telematica, con specifico riferimento all’articolo 4 recante l’“Oggetto della Concessione”, all’art. 5 recante il “Valore e la durata della concessione”, all’articolo 21 recante il “Termine per la presentazione dell’offerta”, all’art. 4 dove è previsto il trasporto di merci pericolose, al Capitolato Tecnico a corredo del Disciplinare, ed in particolare del punto 3.4, relativo al tempo massimo di percorrenza e punto 3.5 recante il Programma di esercizio.
Oggetto di impugnazione ancora è stato il Capitolato Tecnico con particolare riferimento all’art. 4.1 e 4.8 n. 7 relativo al numero di passeggeri ammessi in combinazione con il trasporto di merci pericolose, lo Schema di contratto allegato al Disciplinare e in particolare l’art. 16 in materia di penali in caso di ritardo nella percorrenza, lo schema di contratto, con particolare riferimento alle premesse, dove viene dichiarato che ‘l’Ente ha svolto apposita verifica di mercato ai sensi del punto 4 verificando la sussistenza di esigenze di servizio pubblico, Misura 2 della Delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti, lo schema di contratto con particolare riferimento all’art. 16 disciplinante il meccanismo di applicazione delle penali sulla percorrenza.
N.C.