Ritardato di sei mesi l’avvio dei lavori per la diga di Genova e crescono i dubbi sull’appalto senza gara
Contrariamente a quel che ancora oggi si può leggere sul sito e sui documenti pianificatori dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, i cantieri della nuova diga foranea non partiranno a gennaio, ma “in primavera, al massimo a inizio estate”. A ufficializzare il nuovo avvio e quantificare il ritardo rispetto ai programmi originari è stato il […]
Contrariamente a quel che ancora oggi si può leggere sul sito e sui documenti pianificatori dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, i cantieri della nuova diga foranea non partiranno a gennaio, ma “in primavera, al massimo a inizio estate”.
A ufficializzare il nuovo avvio e quantificare il ritardo rispetto ai programmi originari è stato il presidente dell’Adsp, Paolo Emilio Signorini, venerdì scorso durante un convegno organizzato dal Gruppo Gedi, sfiorando una delle motivazioni principali (“Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci darà il suo parere a ottobre”: senza intoppi avrebbe dovuto pronunciarsi il 22 giugno), ma non rivelando altro sulle criticità progettuali né su quelle giudiziarie (da qualche giorno, come rivelato da SHIPPING ITALY, sull’aggiudicazione della direzione lavori a Rina Consulting pende un ricorso al Tar) che stanno complicando l’iter del più grande progetto portuale italiano (950 milioni di euro per la prima fase, 350 per la seconda).
La rivelazione di Signorini solleva interrogativi anche su quel che riguarda il lato amministrativo-finanziario del progetto. Da una parte, infatti, lo slittamento sembra presupporre anche quello della data limite per l’aggiudicazione dell’appalto integrato per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione, fissata al 15 gennaio 2022 dal decreto Genova, normativa entro cui si è iscritto l’iter della diga (rafforzato poi dal commissariamento in capo a Signorini deciso ad aprile dal Governo), come del resto l’esecutivo ha pochi giorni fa già lasciato intendere.
In tale scenario assume ancor più significato l’interrogativo sulla liceità, in termini di compatibilità con la normativa europea, del ricorso – ventilato da Adsp e applicato nel caso del ribaltamento a mare di Fincantieri (l’altro grande progetto del piano straordinario di opere cui appartiene la diga) – a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dato che il presupposto dell’urgenza (necessario, peraltro, ma non sufficiente) viene meno con l’accumulo stesso del ritardo e lo slittamento stesso.
Come accennato l’argomento si lega anche al finanziamento dell’opera, dato che il recente e decisivo finanziamento accordato dalla Banca Europea degli Investimenti è esplicitamente condizionato al “rispetto della normativa europea in materia (direttive 25 del 2014 e 13 del 1992)”. Il quadro, dunque, appare quanto mai incerto, come conferma anche un esperto di diritto europeo come Francesco Sciaudone, avvocato dello Studio Grimaldi Lex, interpellato sul tema da SHIPPING ITALY: “Non avendo informazioni specifiche sul caso di specie – non desumibili da sito Bei – si può solo ricordare che in termini generali il ricorso alla procedura negoziata è molto limitato e va motivato con ragioni di urgenza o unicità della controparte o con altre giustificazioni previste dalla normativa non immediatamente rilevanti nel caso di specie. Il Decreto Semplificazioni 2021 (DL 77/2021) ha confermato la necessità di questo tipo di presupposti per poter ricorrere a una procedura che, sostanzialmente, deroga al principio di pubblicità e trasparenza. Nel Decreto Semplificazioni 2020 (DL 76/2020) è presente una previsione (art. 2, comma 4 che riguarda anche le infrastrutture portuali) che sembra consentire una deroga totale alle norme sugli appalti, salvo il rispetto della legge penale. In realtà anche questa norma fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Questo richiamo generico alle direttive europee sugli appalti può essere inteso come riferito anche alle disposizioni sulla pubblicità degli affidamenti e sul principio di trasparenza che richiedono la pubblicazione del bando. Quanto alla scelta dell’appalto integrato, i presupposti vanno valutati in relazione all’oggetto come definito negli atti di gara”.
Andrea Moizo
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