Il maquillage sulla clausola sociale del rimorchio spezzino stempera la tensione
Come rivelato da SHIPPING ITALY, la clausola sociale contenuta nel bando di gara per l’affidamento del servizio di rimorchio nel porto di la Spezia aveva suscitato parecchi malumori negli ambienti sindacali. La sostanza della previsione non era poi diversa da quanto stabilito per le gare già in corso a Savona e Civitavecchia, ma le espressioni […]
Come rivelato da SHIPPING ITALY, la clausola sociale contenuta nel bando di gara per l’affidamento del servizio di rimorchio nel porto di la Spezia aveva suscitato parecchi malumori negli ambienti sindacali.
La sostanza della previsione non era poi diversa da quanto stabilito per le gare già in corso a Savona e Civitavecchia, ma le espressioni della Capitaneria erano state particolarmente virulente, aprendo l’articolo in questione con un’inusuale definizione in negativo, volta, pareva di leggere, a sgomberare preliminarmente il campo da possibili eccezioni: “La clausola sociale non impone il totale riassorbimento, a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, dei lavoratori del concessionario uscente”.
Dopodiché si rincarava, precisando che la clausola consta solo “nell’obbligo di mera armonizzazione delle condizioni di lavoro con l’organizzazione del concessionario subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto”. E ciò, peraltro, solo “qualora il concessionario subentrante non abbia in organico personale sufficiente a coprire i numeri ovvero le qualifiche indicate nell’offerta presentata”.
Se cioè prevalesse un newcomer con personale proprio, i marittimi dell’incumbent dovrebbero sperare in nuovi impieghi da parte di questi, senza però poter recriminare nulla in caso contrario.
Le sigle confederali non hanno ufficialmente protestato, ma, come detto, lo hanno fatto in via informale, lamentando anche di non esser stati sentiti in via preliminare, a differenza delle associazioni datoriali di categoria. Tanto che pochi giorni fa la Capitaneria ha rettificato l’articolo del capitolato in questione.
Il primo comma è stato sostituito con il seguente: “La modalità di esecuzione del servizio è realizzata promuovendo la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione del servizio e richiedendo l’armonizzazione delle condizioni di lavoro con l’organizzazione del concessionario subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto”.
La modifica è stata rivendicata e apprezzata dal sindacato per il richiamo alla “stabilità occupazionale”, seppur con le generali riserve del caso: “La dicitura originaria era contraria allo spirito stesso della clausola sociale. Resta il fatto che un newcomer che si porti i 10 equipaggi minimi richiesti non avrà alcun obbligo nei confronti dei lavoratori di Rimorchiatori Riuniti Spezzini. E del resto i margini di manovra concessi dal codice degli appalti non offrivano spazi ulteriori. Ma, almeno, la nuova formulazione offre la possibilità alle organizzazioni sindacali di aprire una discussione con l’eventuale nuovo aggiudicatario del servizio, tenuto anche conto che i requisiti minimi del bando sono parametrati sul porto di oggi, ma le espansive previsioni di traffico sottese agli investimenti infrastrutturali promossi dall’Autorità di Sistema Portuale e sottoscritte dalla Capitaneria presuppongono che l’operatore del rimorchio si strutturi adeguatamente” ha spiegato Stefano Bettali di Filt Cgil.
A.M.
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