Caronte non smantella l’impianto tariffario del rimorchio nello Stretto
La pluriennale battaglia condotta da Caronte&Tourist contro i vari aspetti dell’assetto normativo che disciplina il servizio di rimorchio nei porti italiani ha registrato una nuova sconfitta. Il Tar di Catania ha infatti rigettato un ricorso avviato dalla compagnia armatoriale nel 2020 contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di […]
La pluriennale battaglia condotta da Caronte&Tourist contro i vari aspetti dell’assetto normativo che disciplina il servizio di rimorchio nei porti italiani ha registrato una nuova sconfitta.
Il Tar di Catania ha infatti rigettato un ricorso avviato dalla compagnia armatoriale nel 2020 contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto in persona del Comandante e legale rappresentante. Oggetto della lite il silenzio (prima) e il rigetto (poi, con motivi aggiunti) dell’istanza “di ristrutturazione tariffaria e riorganizzazione del servizio di rimorchio nei porti di Messina, Milazzo e nell’area dello Stretto” (operato da Rimorchiatori Augusta, gruppo Rimorchiatori Rinuiti).
Nel 2017 l’amministrazione approvò – si legge nella sentenza – “un regolamento locale sperimentale e temporaneo, valevole per un periodo non inferiore ai due anni, riguardante il servizio di rimorchio delle navi in transito nei porti di Messina e di Milazzo, nelle relative rade e nella più ampia area di sicurezza dello Stretto di Messina comprensiva degli ambiti portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Sono state previste tre diverse modalità di espletamento del servizio: 1) il rimorchio manovra, 2) il rimorchio in assistenza; 3) la prontezza operativa. Infine, il regolamento, agli artt.1 e 7, ha previsto un periodo di sperimentazione minimo di un biennio a conclusione del quale esaminare i risultati conseguiti dalla nuova organizzazione del servizio”.
Passati due anni e più Caronte avanzò la suddetta istanza, ottenendone però, dopo un non breve periodo interlocutorio, il rigetto, come accennato. Il relativo ricorso è stato però a sua volta rigettato dal Tar, che ha sostanzialmente valutato legittima l’eccezione sollevata dall’amministrazione quanto alla considerazione che, data la complessità del quadro, la sperimentazione fosse da considerarsi ancora in corso, rendendo quindi prematura l’ipotesi di ristrutturazione tariffaria avanzata da Caronte. Respinti anche gli argomenti su una presunta illegittima dilatazione dei tempi, “in quanto nulla esclude che in un tempo futuro il giudizio oggi formulato (…) possa mutare, a seguito di una inerzia mantenuta dall’Amministrazione autrice del provvedimento impugnato oltre un ragionevole termine, e/o di risposte che il trascorrere del tempo non può non rendere abbisognevoli di una più specificata e circostanziata motivazione, rispetto a quella che correda gli atti attualmente impugnati”.
Parziale consolazione per i vertici di C&T Vincenzo Franza e Antonino Repaci, che, secondo quanto comunicato con una nota, ieri sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, ad esito di un processo che li vedeva imputati (e condannati una prima volta in appello, giudizio cassato dalla Cassazione, da cui la seconda sentenza di ieri) per aver pagato fra il 2010 e il 2014 a Francantonio Genovese, ex sindaco di Messina, ex parlamentare nonché ex socio minoritario di C&T, condannato in appello (in altri procedimenti) per svariati reati, alcune fatture a fronte di prestazioni in realtà, secondo l’accusa, non effettuate.
A.M.
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