Novità (ma non risolutive) per la dichiarazione di alto mare ai fini della non imponibilità Iva
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri un provvedimento che amplia la platea di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità Iva ex art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Al testo hanno dedicato un articolo, apparso su Eutekne, Stefano Basso e Fabio Tullio Coaloa, […]
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri un provvedimento che amplia la platea di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità Iva ex art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
Al testo hanno dedicato un articolo, apparso su Eutekne, Stefano Basso e Fabio Tullio Coaloa, partner di Sts Deloitte, fra i più attenti osservatori di una problematica che da diversi mesi preoccupa lo shipping italiano.
“Come noto – scrivono i due fiscalisti – l’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione attestante le condizioni previste dalla stessa norma”.
La novità sta nell’intervento dell’Agenzia che chiarisce come fra gli abilitati alla trasmissione della dichiarazione rientrino anche “i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135; le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135”.
Il provvedimento è stato emesso dall’Agenzia a seguito delle richieste delle associazioni di categoria, a complemento della prerogativa degli agenti marittimi di agire come veri e propri intermediari, consentendo quindi loro di surrogare l’armatore rappresentato anche nella trasmissione della dichiarazione di alto mare.
Per Coaloa e Basso, tuttavia, la novità non risolve un altro genere di problematica connessa alla pratica in questione ed emersa nei mesi scorsi: “Il pur auspicabile allargamento della platea degli intermediari abilitati non sembra risolvere una delle problematiche più delicate dell’adempimento in questione, ovvero la trasmissione delle dichiarazioni di armatori esteri sprovvisti di codice fiscale italiano. Salvo diverse indicazioni da parte delle Entrate, per questi operatori l’unica modalità per adempiere agli obblighi comunicativi resta infatti la procedura delineata dalla risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021. È il Centro Operativo di Pescara infatti l’unico soggetto in grado di processare a sistema dichiarazioni prive dell’indicazione del codice fiscale del dichiarante. Il che è di capitale importanza per garantire le forniture navali a operatori internazionali che transitano in Italia, unico paese europeo ad aver previsto obblighi comunicativi così rigidamente formalizzati”.
Ergo, secondo gli esperti di Sts Deloitte, l’unico rimedio all’aporia burocratica resta la ‘triangolazione’ con Pescara: “Gli armatori esteri non potranno che continuare a inviare via mail una copia scansionata del modello di dichiarazione – sottoscritta con firma autografa insieme a copia di un documento di identità in corso di validità – al Centro Operativo di Pescara, il quale comunicherà via mail il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) continuerà a doversi inviare, a cura del dichiarante non residente, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal Centro operativo di Pescara”.
Non è tutto, come spiegano in conclusione basso e Coaloa: “Resta invariato l’impianto generale della comunicazione, e con esso l’assai oneroso incrocio tra cedenti/prestatori e navi, la cui utilità è stata da molti operatori e associazioni messa in dubbio, atteso che la qualificazione per il regime di non imponibilità è qualità propria di ciascuna nave, a nulla rilevando le caratteristiche e il numero delle controparti. A titolo esemplificativo, un fornitore che opera a beneficio di 10 navi appartenenti allo stesso armatore deve essere indicato 10 volte nel modello. E così un armatore con 30 navi su cui operano mediamente 20 fornitori deve identificare e comunicare preventivamente 600 ‘intersezioni’ tra nave e singolo fornitore. La permanenza di queste problematiche assume ancor più rilevanza se si considera che a partire dal 1 gennaio 2022 si dovrà procedere con un integrale nuovo invio delle comunicazioni, con conseguente rinnovato aggravio per tutti gli operatori coinvolti, ivi incluso il Centro Operativo di Pescara”.
Un suggerimento per una possibile risoluzione arriva da Carla Bellieni, professionista dello Studio Piana, Illuzzi, Queirolo, Trabattoni: “Il raccomandatario marittimo svolge, appunto, attività di ‘raccomandazione’ di navi, che comprende attività quali l’assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione e consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, e in definitiva qualsiasi attività per la tutela degli interessi ad essi affidati. Egli svolge una funzione anche pubblicistica di garanzia nei confronti delle autorità e dei terzi, in particolare per gli armatori non residenti. In queste premesse, l’agente raccomandatario marittimo potrebbe – in futuro e una volta stabilite chiare regole circa i mezzi di prova – essere autorizzato non soltanto a trasmettere, ma anche a rendere (in qualità quindi di dichiarante) la dichiarazione telematica di alto mare, per conto degli armatori/vettori non residenti, facoltà che, in oggi, il provvedimento non prevede”.
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