La Regione Toscana porta alla Consulta la riforma Paita/Rotta della legge portuale
A quasi due mesi da quando SHIPPING ITALY ne svelò gli effetti, arrivano le prime, dure reazioni sul maxiemendamento al Decreto Infrastrutture con cui è stato rivoluzionato l’articolo 5 della legge portuale, che disciplina fra l’altro i procedimenti di adozione dei “documento di programmazione strategica di sistema” (Dpss) e dei “piani regolatori portuali” (Prp). La […]
A quasi due mesi da quando SHIPPING ITALY ne svelò gli effetti, arrivano le prime, dure reazioni sul maxiemendamento al Decreto Infrastrutture con cui è stato rivoluzionato l’articolo 5 della legge portuale, che disciplina fra l’altro i procedimenti di adozione dei “documento di programmazione strategica di sistema” (Dpss) e dei “piani regolatori portuali” (Prp).
La Regione Toscana, infatti, intravedendo diverse violazioni del dettato costituzionale, ha deliberato di impugnare innanzi la Consulta la modifica introdotta in sede di conversione del decreto dalle relatrici (le deputate Raffaella Paita di Italia Viva e Alessia Rotta del Partito Democratico), mirato proprio a esautorare gli enti locali dalle proprie prerogative in materia di porti. Particolarmente colpite le Soprintendenze, con l’esclusione degli ambiti portuali dai beni di interesse paesaggistico (e quindi la cancellazione della previsione di pareri e autorizzazioni delle emanazioni territoriali del Ministero della Cultura).
Anche il ridimensionamento del ruolo delle Regioni è stato però notevole. Tali enti, infatti, cui prima spettava l’approvazione di Dpss e Prp, oggi sono chiamati solo all’espressione di un parere. Problema analogo a quello sorto per i Comuni, poi, vale anche per le Regioni l’espunzione della previsione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti prima prevista per i Prp, previsione cancellata dall’emendamento persino per gli Atf (adeguamenti tecnici funzionali). Prp che infine vengono esplicitamente definiti dalla riforma “l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”.
Una statuizione visibilmente contrastante, una volta esclusi di fatto gli enti locali dal processo di approvazione dei Piani, con l’articolo 117 della Costituzione, che stabilisce la legislazione concorrente di Stato e Regioni per quel che riguarda “porti e aeroporti civili” e “grandi reti di trasporto e di navigazione”. Non solo, perché secondo la delibera regionale di impugnazione la riforma contrasterebbe anche con l’articolo 118, che disciplina l’attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali, e col 120, “non rispettando – scrive la Giunta toscana – il principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale che in materia siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni”.
Infine le modifiche contestate “sono state introdotte in sede di conversione del decreto legge, dopo che le Regioni avevano espresso l’intesa sul testo normativo, in violazione del principio di leale collaborazione, nonché del principio giurisprudenziale di omogeneità delle disposizioni introdotte con la legge di conversione nel decreto-legge, in violazione dell’art.77” della Costituzione.
Andrea Moizo
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