Pronti al Mims i soldi per traghetti e Gnl nei porti (Bruxelles permettendo)
A quasi un anno e mezzo dal Decreto Legge Agosto che li previde, i ristori stanziati dal (precedente) Governo per compensare i danni causati agli armatori del trasporto marittimo di passeggeri dalla pandemia di coronavirus potrebbero essere in arrivo. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato un (primo) […]
A quasi un anno e mezzo dal Decreto Legge Agosto che li previde, i ristori stanziati dal (precedente) Governo per compensare i danni causati agli armatori del trasporto marittimo di passeggeri dalla pandemia di coronavirus potrebbero essere in arrivo.
Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato un (primo) decreto attuativo. Come è noto, il percorso del provvedimento, basato su un fondo neocostituito da 70 milioni di euro destinati a compensare “la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”, è stato complicato in primis dalla richiesta della Commissione europea di estendere la platea dei beneficiari dalla bandiera italiana alle imprese comunitarie con stabile organizzazione in Italia che utilizzano naviglio iscritto nei registri comunitari.
Un ostacolo superato solo pochi mesi fa col Decreto Infrastrutture, notificato a Bruxelles il 29 ottobre scorso. Ecco perché il decreto attuativo del ministro Enrico Giovannini, che stabilisce i criteri per domande, beneficiari e istruttorie, è solo un primo passo, come spiega all’ultimo articolo, subordinando l’erogazione delle risorse in questione ad un futuro decreto, “positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno”.
Più indietro l’iter di un’altra misura contenuta nel Dl Agosto, vale a dire l’estensione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del Registro Internazionale anche agli operatori del cabotaggio (cioè con naviglio iscritto nel primo registro). Anche in questo caso l’estensione della platea pretesa da Bruxelles è arrivata solo lo scorso settembre, dopodiché, secondo quanto riferito da Confitarma sarebbe stata la Ragioneria Generale dello Stato “a sollevare ulteriori dubbi in merito alle coperture finanziarie destinate a tale ristoro”. Secondo l’associazione tali dubbi “sembrerebbero allo stato superati”, ma il Mims non ha in questo caso adottato provvedimenti.
Un altro decreto attuativo firmato da Giovannini ad ottobre è stato invece pubblicato poche settimane fa dal Ministero. Si tratta di un provvedimento per la “individuazione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento” da uno dei commi del Decreto del maggio 2021 istitutivo del fondo complementare al Pnrr, quello per il “finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché’ di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali”.
Per le tre tipologie di beneficiari sono stanziati rispettivamente 90, 40 e 90 milioni di euro e la quota finanziabile dei costi è stata fissata al massimo al 30%. Altra condizione è che i contratti siano sottoscritti entro il mese di febbraio 2023, pena la revoca del finanziamento, e che la consegna delle unità navali per il bunkeraggio (da realizzarsi in cantieri europei) avvenga entro il 31 marzo 2025, mentre la messa in esercizio dei liquefattori e dei punti di rifornimento dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento.
Anche in questo caso per l’erogazione si rimanda ad un futuro decreto (stabilendone però l’adozione entro 30 giorni dall’entrata in vigore) e si condiziona il tutto alla “positiva decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno”.
A.M.
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