Altro punto a favore di AdSP e Royal Caribbean nei confronti di Rtp sul terminal crociere di Ravenna
Dopo il giudice monocratico, anche la camera di consiglio del Tar di Bologna respinge le istanze della società del gruppo Global Ports Holding volte a sospendere la revoca della concessione e l’affidamento a Rcl e soci
Dopo il decreto con cui il presidente della seconda sezione del Tar di Bologna di Bologna aveva rigettato le istanze di decreto cautelare monocratico chieste da Rtp – Ravenna Terminal Passeggeri in merito alla lite con l’Autorità di Sistema Portuale romagnola, analogo esito è stato sancito, con triplice ordinanza, dalla camera di consiglio del medesimo tribunale.
Per quanto si tratti ancora di un passaggio preliminare rispetto al merito (udienza fissata per giugno), la pronuncia del Tar è più articolata rispetto a quella di tre settimane fa, a partire dalla suddivisione in tre filoni, per così dire, della querelle, che Rtp ha avviato dopo che l’ente aveva respinto la richiesta di allungare la concessione, avviando e concludendo una procedura di realizzazione in project financing di una nuova stazione marittima e affidamento della relativa gestione a una cordata guidata dal gruppo Royal Caribbean.
Il primo gruppo di atti impugnati riguarda “la pretesa di parte ricorrente al riequilibrio del rapporto concessorio, da attuarsi mediante estensione della sua durata per almeno cinque anni”, radicata “principalmente sull’inidoneità dell’infrastruttura portuale, che avrebbe provocato la contrazione del traffico programmato e consistenti perdite economiche”. Una pretesa, secondo il preliminare esame del Tar, non assistita da fumus boni iuris, perché, in sintesi, il contratto fra Rtp ed ente non avrebbe previsto “l’elaborazione di un Piano economico finanziario né operazioni di investimento, ma solo la gestione – a proprio rischio – del servizio di accoglienza dei passeggeri”. E perché, in particolare, “sussistono dubbi sulla configurabilità dell’obbligo giuridico di garantire una profondità minima del fondale”.
Il secondo troncone del ricorso aggredisce gli atti con cui Adsp ha revocato la concessione di Rtp. Pure in questo caso il Tar, anche in ragione della decisione sull’estensione concessoria, ha però respinto la sospensiva, “considerato che l’intervenuta scadenza del rapporto (alla luce del rigetto della domanda cautelare sul rigetto della pretesa estensione pluriennale) depotenzia il periculum in mora, tenuto anche conto della fissazione dell’udienza pubblica in una data ravvicinata (8/6/2022)”. E “che può essere rinviata al merito l’approfondimento della censura di irragionevolezza e sproporzione, alla luce dell’imminente naturale scadenza, della durata ultradecennale del rapporto, dell’entità non eccessiva del debito e della richiesta di rateizzazione”.
Frustrato a cascata anche il tentativo di Rtp di sospendere l’aggiudicazione della stazione marittima a Rccl, “considerato che è dubbia la legittimazione a proporre ricorso avverso gli atti della gara per il nuovo affidamento in concessione del servizio, alla luce del rigetto della domanda cautelare avverso il diniego del prolungamento temporale del rapporto concessorio in scadenza; che l’esponente non ha preso parte alla procedura selettiva né ha manifestato interesse a concorrere a un’eventuale nuovo confronto comparativo”.
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