Tirrenia Cin sanzionata dall’Antitrust per per pratiche commerciali scorrette segnalate da Grimaldi
Nel mirino una promozione ingannevole relativa a una copertura assicurativa sulla cancellazione dei biglietti
L’Agcm, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha deliberato ieri di comminare una multa di 100mila euro a Cin – Compagnia Italiana di Navigazione per pratiche commerciali scorrette. La segnalazione era arrivata dal gruppo concorrente Grimaldi di Napoli con una richiesta di intervento presentata in data 13 agosto 2020 e successivamente integrata il 25 novembre 2020.
Nel mirino dell’Antitrust, imbeccata da una segnalazione di Grimaldi, il fatto che nell’estate 2020 la compagnia armatoriale controllata da Moby offrisse ai propri clienti, a fronte di prenotazioni anticipate, la sottoscrizione gratuita di una polizza assicurativa a copertura di eventuali cancellazioni, senza dovutamente specificare – ha valutato l’Agcm – che l’obbligo di quarantena da pandemia fosse esclusa dalle causali di cancellazione coperte. Contestato inoltre il fatto che sul sito di Cin la compagnia vantasse ancora di essere titolare di convenzione con lo Stato per i collegamenti marittimi, sebbene tale convenzione scadesse nel luglio 2020.
“Nel contesto in cui si è inserita la promozione in parola – e cioè, si spiega nella delibera Antitrust, il contesto pandemico da coronavirus, caratterizzato da un alto numero di persone soggette a quarantena – la mancanza di un’esplicita indicazione della quarantena come esclusa dalla copertura assicurativa in caso di annullamento del biglietto, rappresenta per il consumatore un’alterazione del set informativo che incide in modo grave e rilevante sulla sua decisione di acquistare o meno il biglietto, in un periodo di tempo molto anticipato rispetto alla data di utilizzo dello stesso”.
Analogamente “da un punto di vista della comunicazione resa al consumatore, invece, la qualifica di esercente del servizio pubblico ha un’ampia portata di immagine e di garanzia del servizio. Tale aspetto rileva peraltro in contrapposizione soprattutto con gli altri vettori che svolgono la medesima attività in regime privatistico – commerciale. L’affermazione presenta, pertanto, profili di non veridicità e di scorrettezza”.
In conclusione, quindi, “la diffusione di messaggi promozionali volti ad indurre i consumatori ad acquistare biglietti con notevole anticipo rispetto al periodo di utilizzo degli stessi e inerenti la possibilità di cancellare detti biglietti in quanto si offriva una polizza assicurativa che avrebbe coperto le eventuali penali, senza tuttavia indicare l’esclusione per i consumatori che si trovavano in quarantena, nonché il riferimento sulle qualifiche del professionista quale titolare della convenzione per le rotte in esame, configurano una pratica commerciale ingannevole”.
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