Legittimi i bandi siciliani sui collegamenti marittimi con le isole minori
Caronte & Tourist perde i ricorsi sulle gare andate deserte e da rifare: nulla osta a che la Regione Siciliana fissi un’età massima di 20 anni per le navi
Le gare sono andate come noto deserte, ma i bandi erano regolari.
Lo ha stabilito il Tar di Palermo, bocciando l’impugnazione da parte di Caronte&Tourist di 4 dei 5 lotti (Egadi, Ustica, Pelagie, Pantelleria, per il lotto delle Eolie il verdetto è stato rinviato per competenza al Tar di Catania) in cui la Regione Siciliana aveva diviso l’affidamento quinquennale dei servizi integrativi di collegamento marittimo con le isole minori, una procedura da 300 milioni di euro complessivi di valore che, previa proroga degli affidamenti esistenti, pare sarà riproposta in una nuova differente formula.
La clausola oggetto di contenzioso, però, potrà esser mantenuta, stando ai giudici di primo grado, che malgrado l’esito delle gare potesse far pensare a un venire meno dell’interesse, hanno deciso di pronunciarsi nel merito proprio in vista della futura procedura.
Caronte contestava la legittimità della previsione di un’età massima delle navi non superiore ai 20 anni, ma il Tar ha rilevato che “le argomentazioni e la produzione documentale di parte ricorrente non consentano di pervenire ad una valutazione di manifesta irragionevolezza del requisito richiesto dall’amministrazione”.
Secondo i giudici, infatti, “il richiesto requisito, che impone di utilizzare navi costruite o ‘ringiovanite’ da meno di venti anni, è evidentemente volto ad assicurare un livello qualitativo migliore del servizio oggetto di appalto”. E “gli ulteriori corollari della tesi della ricorrente, circa l’elevatissimo costo dell’opera di ringiovanimento delle navi, o il fatto che nel marcato non esisterebbero operatori in grado di soddisfare il requisito richiesto, non vien sufficientemente provato con la documentazione depositata”.
Infine una frecciata alla passata gestione dei servizi proprio da parte di Caronte: “Del tutto non condivisibile è poi l’ulteriore argomento utilizzato dalla ricorrente secondo la quale l’irragionevolezza del requisito richiesto dovrebbe trarsi dalla circostanza che in passato le gare svolte per il medesimo servizio non richiedevano requisiti analoghi: come messo in rilievo dalla già citata nota dell’amministrazione del 4 ottobre 2021 n. 51754, è plausibile pensare che gli inconvenienti verificatisi in passato abbiano indotto l’amministrazione regionale a introdurre, non irragionevolmente, il requisito in contestazione”.
A.M.
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