Tegola sulla diga di Genova, nulla la direzione lavori a Rina
Il Tar accoglie il ricorso contro l’aggiudicazione: la società genovese non aveva i requisiti, “palese difetto di istruttoria e di motivazione” da parte della port authority
Mentre si attendono le risultanze dell’avviso esplorativo per l’aggiudicazione dell’appalto integrato (progettazione definitiva, esecutiva e lavori) per la nuova diga foranea del porto di Genova e la Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero per la Transizione Ecologica (i termini per la manifestazione di interesse nel primo caso e per la presentazione di osservazioni nel secondo scadevano ambedue a fine anno), una tegola si abbatte sul prosieguo del progetto.
Il Tar di Genova, infatti, ha annullato l’aggiudicazione a Rina Consulting (ottenuta con un ribasso di oltre il 35% su un appalto da 19,7 milioni di euro) della gara per il “servizio di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico e gestionale (attività di project management consultant – Pmc)”, accogliendo il ricorso della seconda classificata, la società romana Progetti Europa & Global.
Per i giudici non è stato determinante il presunto conflitto di interessi, configurato, secondo la ricorrente, dal fatto che un’altra società del gruppo, Rina Check, si fosse occupata della validazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte). Perlomeno allo stato delle cose, dato che l’appalto di Rina Consulting si sviluppa in quattro fasi e ad oggi la stazione appaltante, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, “pur aggiudicando a Rina Consulting l’appalto per l’importo totale, riferito alle quattro fasi del servizio, ha disposto esclusivamente l’affidamento della sola prima fase del servizio (attinente alla validazione e approvazione del Pfte), riservandosi l’affidamento delle ulteriori fasi mediante successive ed eventuali manifestazioni di volontà”.
Sicché “il provvedimento impugnato non concerne ancora l’attività di direzione lavori (oggetto della 4^ fase), la quale, in ogni caso, avrà ad oggetto non già il medesimo progetto preliminare (Pfte) verificato da Rina Check, ma il diverso progetto esecutivo da elaborarsi da colui che, all’esito della seconda e terza fase, risulterà aggiudicatario dell’appalto integrato”. Ragion per cui “la tesi della ricorrente circa la riconducibilità di Rina Check e di Rina Consulting a un unico centro decisionale (la holding Rina), quand’anche fondata, potrebbe comportare, al più, l’incompatibilità dell’affidamento a Rina Consulting delle due attività di verifica/validazione del progetto esecutivo e di direzione lavori”.
Il ricorso è stato però accolto sulla base di un’altra motivazione, vale a dire l’assenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria. La gara infatti prevedeva fra i requisiti l’attestazione di un determinato fatturato riconducibile, negli anni precedenti (2017, 2018 e 2019), ad attività analoghe a quelle dell’appalto. Rina però, “avrebbe dichiarato il valore delle opere o dei lavori (rispettivamente, € 250.000.000 e 70.000.000 USD), laddove la somma degli importi dei soli contratti di Pmc (rispettivamente, € 4.080.000,00 + € 450.000,00 = € 4.530.000,00) – gli unici rilevanti ai fini del possesso del requisito specifico richiesto dalla legge di gara – è pari ad una cifra di gran lunga inferiore al valore stimato complessivo dei servizi (€ 19.665.055,34): e ciò, anche volendo considerare il valore (€ 13.731.318,70) del contratto di Pmc svolto in favore del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera”.
In sostanza Rina non avrebbe presentato ad AdSP il valore degli appalti aggiudicati, ma quello complessivo dei lavori su cui ha svolto direzione lavori. Come se per attestare la direzione lavori del nuovo viadotto avesse vantato l’intero importo della ricostruzione.
Non solo, perché Rina non avrebbe comprovato i suddetti contratti “mediante originale o copia conforme”, come prevedeva il bando, ma solo attraverso i bilanci di Rina Consulting, bilanci che peraltro “non risultano essere stati neppure tempestivamente prodotti dall’interessata” nei tempi, “bensì acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente” 45 giorni dopo. “Ciò che integra, quantomeno, un palese difetto di istruttoria e di motivazione” sentenzia il Tar.
Con l’annullamento ora AdSP sarà obbligata a “verificare il possesso dei requisiti di ammissione in capo alla seconda classificata Progetti Europa & Global ai fini dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, e di subentro nell’(anticipata) esecuzione della prima fase dello stesso”.
“La decisione del TAR Liguria ha dichiarato infondato il motivo di un possibile conflitto d’interesse relativo alla Società che era stato oggetto del ricorso. Tuttavia, a causa di un vizio di natura formale nella procedura di gara, è stata annullata l’aggiudicazione” sottolinea il Rina nella sua nota. Su questo aspetto il tribunale amministrativo regionale specifica però di aver dichiarato infondato il motivo (riguardante come detto l’unica – di quattro – fasa aggiudicata) in relazione al fatto che “il provvedimento impugnato non concerne ancora l’attività di direzione lavori”. Nondimeno il resto della nota della società genovese lascia intravedere la possibilità di un appello: “Rina possiede tutte le caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara. La nostra priorità è fare in modo che i servizi che ci sono stati affidati proseguano, dato che credibilità e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda si basa. Per tale motivo, assicuriamo che, per parte nostra, continueremo a lavorare per il rispetto delle tempistiche programmate di un progetto così strategico quale quello della diga di Genova”.
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