A vuoto il secondo assalto di Caronte &Tourist al rimorchio nello Stretto
La società è uscita sconfitta al Tar sull’ordinanza con cui lo scorso luglio la Capitaneria di Porto ha rimodulato le tariffe del servizio di rimorchio in prontezza operativa nel porto di Messina
Dopo il recente tentativo rivelatosi vano di stravolgere a monte l’assetto amministrativo che disciplina il rimorchio nello Stretto di Messina, Caronte&Tourist ha dovuto incassare un’altra sconfitta in tribunale su un aspetto più specifico del servizio prestato da Rimorchiatori Augusta, società parte del gruppo genovese Rimorchiatori Riuniti).
Il Tar – sezione staccata di Catania, infatti, con un’articolata sentenza ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha rigettato il ricorso della compagnia delle famiglie Franza e Matacena che aveva ad oggetto l’ordinanza con cui lo scorso luglio la Capitaneria di Porto ha rimodulato le tariffe del servizio di rimorchio in prontezza operativa nel porto di Messina (quella cioè che copre l’obbligo per la concessionaria di tenere approntato in stand by un rimorchiatore da utilizzarsi in caso di emergenza), determinando un aumento del 6,82%.
L’ordinanza, ha sottolineato il Tar, non ha fatto che ‘aggiornare’ un atto del 2003 con cui l’Autorità Marittima aveva stabilito le modalità di ripartizione, per fasce di tonnellaggio, delle diverse tariffe, sicché, dal momento che Caronte non ha impugnato quell’atto, l’eccezione di inammissibilità sollevata da Rimorchiatori Riuniti è stata accolta per tre dei sei motivi di ricorso. E la mancata impugnazione è stata decisiva anche per rigettare l’eccezione di un supposto difetto d’istruttoria che, secondo il Tar, avrebbe semmai dovuto imputarsi all’atto del 2003.
Rigettati i residui motivi di ricorso. Nel primo caso il Tar ha smontato la tesi di un difetto di comunicazione di avvio del procedimento lamentato da Caronte. Il secondo, che imputava alla Capitaneria di aver assunto l’ordinanza sulla tariffa di prontezza operativa con provvedimento autonomo rispetto a quelli relativi alle altre tariffe, in difformità a quanto previsto da un regolamento sperimentale adottato nel 2017, è stato rigettato perché, ha spiegato il Tar, tale sperimentazione aveva durata biennale.
Probabile ad ogni modo che l’ormai pluriennale battaglia ingaggiata da Caronte & Tourist contro gli assetti vigenti nei servizi tecnico nautici, e in particolare nel rimorchio ,non sia finita qui: la sentenza, fra le altre cose, ha rivelato, infatti, come sul parallelo ricorso summenzionato, l’armatore abbia proposto appello, tutt’ora pendente.
A.M.
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