Caronte & Tourist ridimensiona (facilmente) una sanzione da 9 milioni di euro
La Regione Siciliana non si difende in giudizio nel caso delle limitazioni al trasporto delle persone con mobilità ridotta delle navi Bridge ed Helga
“L’amministrazione resistente – pur al cospetto di vicenda complessa, e densa di risvolti di pubblico interesse – non ha espletato alcuna attività difensiva, né ha depositato documentazione, limitandosi a produrre una mera costituzione formale”.
A scriverlo è il Tar di Catania, al termine della parte descrittiva di una sentenza con cui ha in larga parte annullato una sanzione da quasi 9 milioni di euro che l’Assessorato ai Trasporti della Regione Siciliana aveva comminato a Caronte&Tourist Isole Minori, titolare dei servizi sovvenzionati dalla Regione di trasporto marittimo per le Eolie, per aver impiegato nel 2017, 2018 e 2019 due unità, Bridge ed Helga, non idonee al trasporto delle ‘Persone a mobilità ridotta (Pmr)’. Una non idoneità sancita, dopo passate verifiche di inverso tenore, nel giugno e luglio del 2019 dalla Capitaneria e un anno dopo (passata la competenza all’ente di classifica in ragione del Dl Rilancio) dal Rina, che, pur acconsentendo al rinnovo del certificato di sicurezza, aveva imposto alla compagnia alcune prescrizioni di carattere informativo sulle limitazioni esistenti a bordo per le Pmr.
Caronte ha avuto gioco facile nello smontare “la tesi dell’amministrazione, secondo la quale le criticità strutturali delle imbarcazioni sarebbero sanzionabili anche con riferimento al citato biennio 2017-2018”, grazie al “supporto della documentazione prodotta in giudizio dalla società ricorrente, riguardante le verifiche con esito positivo effettuate sulle navi dalla stessa Capitaneria di porto negli anni 2016 e 2017. D’altra parte, come già detto, nessuna documentazione di segno contrario, né alcuna argomentazione difensiva, è stata prodotta dalla resistente (cioè l’Assessorato, ndr)”.
Considerando poi che dal 2021 Caronte ha operato in proroga, specificando in sede di negoziazione che lo avrebbe fatto usando le medesime navi, senza sollevare obiezioni dell’Assessorato, il Tar si è soffermato solo sul 2019. A tal proposito per i giudici le limitazioni al trasporto delle Pmr sono illegittime e “la conclusione da raggiungere, dunque, è che l’irrogazione della penale per l’anno 2019 risulta giustificata nell’an”. Il quantum è stato però mal calcolato secondo il Tar, che ha quindi intimato alla Regione di “provvedere a rimodulare la penale per l’anno 2019 calcolandola in € 62,00 per ogni miglio percorso (…), e comunque applicando una penale non superiore, nel massimo, al 10% del valore del contratto”.
Difficile che, non essendosi difesa in primo grado, la Regione appelli la sentenza, mentre appare a questo punto scontato che, se e quando si procederà al rinnovo della convenzione (prorogata recentemente ancora fino a settembre 2022), Helga e Bridge non potranno soddisfare, salvo modifiche, i requisiti richiesti per il trasporto delle Pmr.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY