Genova, salgono a 4 i ricorsi contro il trasferimento dei depositi a Ponte Somalia
Anche Forest Terminal (Campostano) ha impugnato gli atti dell’Adsp funzionali al trasferimento degli stabilimenti di Superba e Carmagnani. Intanto la port authority s’aggiudica un round nel contenzioso con Acciaierie d’Italia
Dopo quelli di Sampierdarena Olii/Saar, dei 41 residenti e del Gruppo Grimaldi, ieri al Tar della Liguria è stato depositato un quarto ricorso contro gli atti dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova funzionali al trasferimento a Ponte Somalia, nel bacino di Sampierdarena, dei depositi chimici che le società Superba e Carmagnani gestiscono a Multedo.
A depositarlo è stato il Terminal Forest, società del Gruppo savonese Campostano che opera in testata del Ponte Somalia e che aveva presentato un’istanza concorrente a quella di Superba, rigettata come tutte le altre dall’Adsp. Il contenuto dell’azione non è stato reso noto, ma Ettore Campostano ha confermato che anche il suo ricorso riprenderà gli argomenti già sollevati dagli altri, dai rilievi sull’iter amministrativo scelto da Adsp (Adeguamento tecnico funzionale) a quelli sulla supposta incompatibilità per motivi di sicurezza con i traffici aerei e marittimi e con la vicinanza al tessuto urbano.
Intanto l’Adsp ha portato a casa un altro round nel contenzioso amministrativo che la oppone ad Acciaierie d’Italia in relazione agli espropri temporanei di aree in uso a quest’ultima al fine di avviare (ad oltre due anni dall’aggiudicazione) alcuni lavori dell’appalto da 141 milioni di euro intitolato “Interventi stradali prioritari nel bacino storico di Genova”. L’esproprio in questione è mirato in particolare alla sostituzione di un viadotto (Pionieri ed aviatori d’Italia) ammalorato ed è stato calibrato, da un punto di vista temporale, con la necessità, nel momento della posa della nuova campata, di interrompere temporaneamente il traffico ferroviario sottostante.
In attesa del merito (22 aprile) il Consiglio di Stato ha nuovamente dato ragione all’Adsp, negando la sospensiva chiesta dalla controparte: “Il bilanciamento degli interessi, caratteristico di questa fase cautelare, conduce alle seguenti considerazioni. L’interesse della ricorrente appellante attiene all’ampliamento del proprio impianto industriale secondo un progetto già deliberato, che è di indubbio interesse pubblico, dato che si inserisce nel salvataggio di un importante gruppo industriale come l’Ilva, ma rimane comunque un interesse al miglioramento della propria situazione. D’altro canto, l’interesse che il progetto per cui è causa intende soddisfare è quello di evitare il possibile grave rischio che potrebbe derivare dal cedimento di un viadotto già in uso, che ha raggiunto i limiti della propria vita utile ed è al momento già soggetto a limitazioni di circolazione; si tratta quindi di un interesse a riparare una lesione già in atto; (…) l’occupazione dei terreni in questione non impedisce in assoluto l’operatività dello stabilimento della ricorrente appellante. Di contro, l’attuazione del progetto per cui è causa senza i terreni in questione allo stato risulta impossibile, con particolare riguardo alla necessità di approfittare della data in cui è possibile interrompere il traffico ferroviario per la posa della campata”.
A.M.
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