Quando è legittimo l’esercizio del diritto di ritenzione da parte dello spedizioniere
Lo Studio Legale Righetti ha analizzato un caso che ruotava attorno a due container consegnati in un porto italiano
Può lo spedizioniere-vettore, e in quali casi, trattenere la merce del proprio mandante sino al saldo della propria fattura?
Il tema è stato affrontato dallo Studio Legale Righetti di Genova, illustrando un caso su cui si è recentemente espresso (positivamente) il Tribunale di Milano. I giudici erano stati chiamati a dirimere una controversia che ruotava attorno a un carico di due container scaricati in un porto italiano e che ha visto contrapposti, appunto, uno spedizioniere-vettore e il suo committente, che ha citato in giudizio il primo dopo essersi visto trattenere la merce presente nei due contenitori a fronte di una richiesta di pagamento ‘a vista’ (anziché a 60 giorni come precedentemente concordato) del servizio in corso nonché di precedenti fatture rimaste insolute.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, lo spedizioniere, alla luce della “protratta e riconosciuta crisi di liquidità finanziaria del proprio mandante”, aveva diritto di modificare unilateralmente i termini di pagamento precedentemente pattuiti, e quindi di emettere la fattura per il servizio in corso con “pagamento a vista”. Di conseguenza, trattandosi di credito immediatamente esigibile ha poi concluso che lo spedizioniere avesse il pieno diritto di ritenere la merce sino al saldo della propria fattura.
Leggi il contributo integrale sul sito dello Studio Legale Righetti
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