Il Tar Piemonte calmiera il contributo all’Authority dei Trasporti
La fase di start up è superata, il garante deve puntare al pareggio, non all’avanzo, e tenerne conto, già dal 2022, in sede di calcolo del corrispettivo chiesto alle imprese
Con due sentenze gemelle il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha respinto il ricorso di una serie di imprese facenti capo al gruppo logistico Dhl che avevano chiesto l’annullamento di una serie di atti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti inerenti al contributo 2021 richiesto dal garante e l’accertamento della debenza di tale contributo in capo ai ricorrenti.
I giudici hanno ripercorso un tracciato normativo ormai netto, da quando nel 2018 il legislatore chiarì come per la debenza “ciò che appare necessario appurare, stante la omnicomprensività della nozione soggettiva, è solo la circostanza dell’effettivo avvio nel mercato di riferimento de ‘l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge’, senza più alcun rilievo della posizione di soggetti regolati o di beneficiari”. In sostanza, se Art nella sua storia è intervenuta in qualche modo nel settore di competenza di un’impresa, tale impresa è soggetta al pagamento del contributo.
E questo è il caso delle società ricorrenti: “In definitiva, secondo l’indirizzo interpretativo da ultimo inaugurato dal giudice di appello, gli operatori della logistica sono assoggettati al pagamento del contributo”. Da qui il rigetto del ricorso.
La sentenza, tuttavia, ha un carattere di novità sotto un altro punto di vista, riguardante il quantum del contributo, calcolato in questo caso come nel passato come percentuale del fatturato generato da determinate attività di volta in volta indicate da Art: “L’Art – scrivono i giudici piemontesi – ha infine giustificato le proprie scelte con riferimento ai dati di bilancio per le annualità in discussione, allegati alla delibera impugnata, e dai quali emerge, tra l’altro, che permangono per l’anno 2021 una serie di fattori (quali il completamento dell’organico e il trascinarsi di un certo volume di contenzioso circa i contributi già riscossi che rendono non del tutto certe le risorse Art e le prospettive di spesa con la scelta prudenziale di vincolare gli avanzi di bilancio alla gestione di tali potenziali incertezze). Siffatta giustificazione è allo stato stata ritenuta valida da questo Tar e deve essere confermata con riferimento al contributo 2021”.
Per il futuro, però, le cose secondo i giudici devono cambiare: “Se infatti le ragioni ancora addotte dall’Art con riferimento al presente giudizio, e sin qui condivise da questo TAR, si possono giustificare in una fase di sostanziale start up del funzionamento dell’Autorità, non può non prendersi atto che tali ragioni vanno in fisiologico esaurimento”.
Per questo, in ragione del “necessario perseguimento di politiche di pareggio (e non di avanzo) di bilancio secondo efficienti piani di spesa, con contenimento della pressione fiscale nel minimo necessario, osserva in definitiva il Collegio che ragionevolmente, a partire dal 2022, e a fronte di una attività in funzione a quel punto da oltre sei anni, occorre che l’Autorità definisca l’entità delle proprie fonti di finanziamento tenendo conto di uno storico ormai assestato, di una disciplina la cui interpretazione appare in via di consolidamento e dell’obiettivo di non gravare le imprese di una contribuzione eccessiva là dove il pareggio di bilancio sia garantito”.
A.M.
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