Stesso Tar, decisioni opposte: annullata a Tirrenia Cin una sanzione del Mims
La compagnia armatoriale ha dovuto pagare una penalità per aver utilizzato Bonaria sulla Civitavecchia Olbia nel dicembre 2017 ma non per averlo fatto nel novembre dello stesso anno
È possibile che un’identica violazione contrattuale non comporti, se commessa in un certo mese, una sanzione e lo faccia qualora invece venga compiuta il mese successivo? Si, se i giudici chiamati a valutare la cosa sono diversi.
È quanto accaduto a Cin – Compagnia Italiana di Navigazione, che oggi ha ottenuto l’annullamento di una sanzione comminatale nel marzo 2018 dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver utilizzato sulla tratta Civitavecchia – Olbia, dal 5 al 30 novembre 2017, la nave Bonaria, diversa (più piccola e meno capiente) da quella prevista dalla convenzione con lo Stato che regolava la disciplina di quella tratta.
I giudici della terza sezione del Tar del Lazio hanno dato ragione alla compagnia del gruppo Moby, perché lo stesso Ministero, nell’ambito delle interlocuzioni avute con la compagnia, ha ammesso che “la documentazione giustificativa trasmessa comprova che la domanda di trasporto nei giorni della contestazione sia stata effettivamente soddisfatta, non avendo questa Amministrazione ricevuto reclami”. E perché Cin ha assolto ai propri obblighi di comunicazione mandando al Ministero il 6 novembre una nota per avvertire “dell’impiego di altro mezzo rispetto a quello ordinariamente adoperato”. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di sanzione.
Esito antitetico a quello sentenziato dalla stessa sezione del Tar del Lazio, ma in altra composizione, nel giugno 2020, quando venne respinto il ricorso di Cin contro un diverso provvedimento con cui il Mit aveva sanzionato la compagnia per aver usato sulla Civitavecchia – Olbia due navi diverse (le meno capienti Moby Tommy e Bonaria) da quella prevista nel periodo 1-29 dicembre 2017, cioè il mese successivo.
In questo secondo caso i giudici hanno ritenuto irrilevante il mancato disservizio e ritardata la comunicazione (avvenuta il 27 novembre, quindi anche prima di quanto lo è stata quella dell’altro caso), giacché “inviare appena quattro giorni prima dell’inizio delle variazioni un mero elenco di navi che faranno una certa tratta, significa voler porre il controllore di fronte ad una sorta di fatto compiuto, nascondendosi dietro un ossequio formale alla regola del previo avviso, fidando poi di non subire conseguenze perché il servizio non ha subito inconvenienti”.
Del resto in quell’occasione, di fronte all’eccezione di Cin sulla mancata irrogazione in passato di sanzioni per situazioni analoghe, il Tar aveva ricordato come, “trattandosi di una penale contrattuale l’applicazione dipende dal diritto potestativo attribuito alla parte pubblica dalla convenzione: non vi è quindi una doverosità di irrogazione come si verificherebbe nel caso si vertesse in materia di sanzione amministrativa”.
A.M.
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