Pronto il nuovo articolo 18 della legge portuale sulle concessioni
Tornano regolamento ministeriale e accordi sostitutivi; cade anche formalmente il divieto di cumulo, ma i terminal non potranno scambiarsi la manodopera
Molto rumore per nulla: come spesso accade, la quadra trovata dopo settimane di dibattiti e schermaglie sul nuovo articolo 18 della legge 84/1994 sulla portualità cambierà davvero poco rispetto allo status quo.
Il Ddl concorrenza entro cui trova posto la riforma è alle viste. Nelle ultime 48 ore le cronache parlamentari riferiscono dell’accordo raggiunto sulla quasi interezza del provvedimento, col voto del Senato rimandato solo a causa delle discrepanze di maggioranza sul tema delle concessioni balneari. In questo quadro l’articolo 3 (che riscrive l’art.18 della 84/1994) è stato riformulato con un emendamento che porta la firma di tutti i partiti di maggioranza (qui il link).
Il nuovo testo ripristina la previsione, vigente ma elusa da 28 anni, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni”. È il famoso regolamento che in molti (Art, Anac, etc.) negli ultimi mesi si erano candidati a scrivere e che, come detto, è atteso invano da quasi 6 lustri. In tal senso è inquietante il refuso nel testo dell’emendamento: “Decreto (…) da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore”. Visto il precedente, i 90 potrebbero essere anni, anche se una bozza è tornata a circolare di recente, facendo sperare in una prossima adozione.
Altra previsione vigente che il testo originario scritto dal Governo aveva espunto per manifesta aberrazione e che ora è stata a furor di terminalisti ripristinata riguarda la possibilità, per le Autorità di Sistema Portuale, della sottoscrizione di “accordi sostitutivi” in luogo degli atti di concessione. Le amministrazioni virtuose, così, potranno integrare “osservazioni e proposte” dei concessionari nelle concessioni, mentre le altre potranno continuare in piena legittimità a farsi dettare il contenuto sostanziale delle concessioni dal concessionario.
Confermato l’altro intervento d’impatto previsto fin dall’inizio, vale a dire la decadenza anche formale (e solo per i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale) del divieto di cumulo di concessioni, di fatto già abrogato da anni, come da ultimo certificato dall’operazione Psa-Sech a Genova. Ora in pieno diritto una società potrà detenere due concessioni nello stesso porto, anche per movimentare la stessa merce, previa valutazione positiva da parte della Adsp concedente “dell’impatto sulle condizioni di concorrenza”. Quel che non potrà fare – previsione inserita in corso d’opera già nei mesi scorsi – sarà scambiare “manodopera tra le diverse aree demaniali”.
A.M.
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