Zunarelli sul Regolamento concessioni portuali: “Non è vero che non si può adottare”
L’esperto legale contraddice le opinioni espresse da Massimo Provinciali secondo il quale la riforma del Titolo V della Costituzione impedirebbe di regolare la materia portuale
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo dell’avv. Stefano Zunarelli (studio legale Zunarelli) con il quale l’esperto legale risponde alle spiegazioni fornite da Massimo Provinciali sulle ragioni per cui, a suo dire, il cosiddetto Regolamento concessioni non sarebbe adottabile perchè la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 “collocò la portualità tra le materie a legislazione concorrente Stato/Regioni e il Consiglio di Stato sentenziò che in dette materie lo Stato non aveva più potere regolamentare, ma solo quello di adottare leggi di princìpi”. Secondo Zunarelli, invece, “la disciplina dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime (incluse, evidentemente, quelle ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 84/1994) rientra a pieno titolo all’interno della ‘tutela della concorrenza’, materia per la quale è stata attribuita allo Stato competenza legislativa esclusiva.
Contributo a cura di avv. Stefano Zunarelli *
* founding partner Zunarelli studio legale associato
“Caro Direttore,
ho letto con interesse le osservazioni pubblicate su SHIPPING ITALY da Massimo Provinciali, cui mi legano sincera stima e amicizia, oltre che la condivisione delle tormentate vicende della normativa in materia portuale degli ultimi trenta anni, in merito alle ragioni giuridiche e istituzionali che osterebbero all’adozione del Regolamento già previsto dall’art. 18 della Legge 84/1994. Le argomentazioni che vengono portate a suffragio di tale posizione, tuttavia, non mi paiono fondate.
Si afferma che “la riforma del Titolo V della Costituzione … collocò la portualità tra le materie a legislazione concorrente Stato/Regioni e il Consiglio di Stato sentenziò che in dette materie lo Stato non aveva più potere regolamentare, ma solo quello di adottare leggi di princìpi”. La ricostruzione proposta non considera, però, che, negli anni successivi, la Corte Costituzionale ha a più riprese chiarito che la competenza legislativa concorrente (e anche quella esclusiva) delle regioni incontra un limite invalicabile nelle materie in cui è lo stesso Titolo V della Costituzione (e in particolare l’art. 117, comma 2) ad attribuire allo Stato una competenza legislativa esclusiva. Ciò vale, in particolare, per la competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”. La disciplina dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime (incluse, evidentemente, quelle ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 84/1994) rientra a pieno titolo all’interno di tale materia, e quindi, con riferimento ad essa, lo Stato conserva una piena potestà legislativa (e quindi anche quella regolamentare). Lo ha affermato con chiarezza ancora recentemente la Corte Costituzionale nella
sentenza n. 112/2022.
La reintroduzione di una norma di rango legislativo che preveda l’intervento regolamentare il cui contenuto il suo quotidiano ha in larga parte anticipato (e la cui lettura evidenzia come essa disciplini – mi lasci dire finalmente – in modo organico aspetti essenziali della concorrenza tra gli operatori terminalisti) non può, quindi, essere ritenuta in alcun modo in contrasto con il Titolo V della Costituzione. Ritengo che ciò sia oggi incontestabile, anche se forse non lo era all’epoca in cui l’amico Massimo Provinciali rivestiva il ruolo di Direttore generale dei porti. Mi auguro che queste mie precisazioni siano utili a fare sopire sul nascere una polemica che non giova certo alla portualità italiana, che ha invece bisogno di regole semplici, chiare e idonee a offrire un quadro di riferimento certo a pubblici amministratori ed operatori.”
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