Slot per l’Elba: Adsp Livorno prevale al Tar su Corsica Ferries
La compagnia ha mantenuto le corse, ma perso la causa per l’annullamento del titolo di vettore storico
Sulla lite fra Forship – Corsica Ferries e l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno e Piombino potrebbe esser stata messa la parola fine.
La sentenza pronunciata pochi giorni fa dal Tar Toscana a favore dell’ente pubblico, difeso dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Blasi, Andrea Bergamino ancorché appellabile non lascia infatti grandi margini di interpretazione.
Premesso che sul piano operativo la lite non ha portato a nessuna modifica dello status quo – Corsica Ferries opererà fra Piombino e l’Elba in alta stagione come ha fatto anche nel 2021 – il motivo del contendere era la decisione dell’Adsp di revocare la qualifica di vettore storico che garantisce alle compagnie marittime una sorta di prelazione nella procedura annuale di assegnazione delle ambite corse estive (che Corsica è riuscita a farsi confermare a prescindere).
Tale revoca, motivata da Adsp col mancato pagamento di tariffe portuali da parte di Corsica e con un’ottemperanza tardiva anche rispetto ai solleciti, è stata comunque contestata dalla compagnia dalle navi gialle, che ha anche chiesto il risarcimento del danno patito. I giudici amministrativi ne hanno però bocciato le tesi.
E ciò perché la revoca scaturiva “non da una valutazione discrezionale dell’AdSP circa la gravità dell’inadempimento, ma dalla semplice applicazione dei regolamenti di cui la stessa si era da poco dotata e di cui si è fatto cenno nella parte in fatto della presente motivazione. Tali regolamenti, infatti, già a monte qualificavano come essenziale, ai fini del mantenimento degli slot, il puntuale versamento delle tariffe portuali”.
Non solo, perché “il pagamento – comunque tardivo – effettuato il 29 ottobre 2021 (per le mensilità da giugno ad agosto), relativo a ‘tasse portuali’, essendo privo di rendicontazione, effettivamente non appare neppure valutabile ai sensi della regolamentazione tariffaria. Tali ragioni sono chiaramente illustrate nel provvedimento di decadenza impugnato con il ricorso principale e appaiono incontrovertibili. (…) Si comprende dunque come quest’ultima avesse diritto ad aspettarsi la massima serietà e puntualità nei versamenti da parte dei vettori e come l’inadempimento o il tardivo adempimento posto in essere dalla Forship, più che cagionare un rilevante danno patrimoniale all’ente pubblico resistente, abbia compromesso la fiducia di quest’ultimo nei successivi adempimenti e pertanto non potesse essere tollerato da parte del medesimo”.
Ricorso respinto, quindi, risarcimento negato e spese di lite anzi in capo a Forship.
A.M.
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