Caronte&Tourist segna un punto sull’approdo a Pentimele
Il Tar annulla il diniego della concessione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: “Aprioristica l’asserzione che Reggio e Villa S.Giovanni siano un unico mercato rilevante”
Il progetto di Caronte&Tourist di realizzare un nuovo approdo in località Pentimele in corrispondenza del varco nord del porto di Reggio Calabria, coltivato ormai da oltre sei anni dalla società siciliana per potenziare l’attività di trasporto nello Stretto di Messina, ha registrato un leggero passo in avanti, detto che è tutt’ora pendente un ricorso dell’amministrazione comunale reggina avverso il provvedimento di Via favorevole da parte del Ministero dell’Ambiente.
Caronte, infatti, aveva chiesto all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto una concessione per l’area, incassandone però nel settembre 2021 il diniego sulla base del comma 7 dell’articolo 18 della legge portuale, dal momento che Caronte è già concessionaria a Villa San Giovanni e che per l’ente “i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni devono considerarsi un solo mercato unico rilevante”.
Il Tar di Catania ha però rigettato questa tesi. Ricordato come “in data 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato della concorrenza, il quale prevede una modifica della disposizione volta a specificare che il divieto di cumulo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale” e come, in ogni caso, il divieto di doppia concessione abbia conosciuto in giurisprudenza e nei fatti un recente notevole allentamento, anche su impulso dell’Antitrust, i giudici siciliani, infatti, hanno evidenziato che “il diniego di concessione non può certamente essere il frutto della formalistica ed aprioristica affermazione che i due porti di Reggio e Villa costituiscono un unico mercato rilevante, come invece accaduto nel caso del provvedimento gravato”.
Questa la spiegazione: “Innanzitutto in quanto, come costantemente affermato in giurisprudenza, la definizione di mercato rilevante spetta all’Autorità Garante alla quale compete definire concretamente tale concetto, il cui ambito può essere desunto all’esito di un’operazione di analisi della singola e specifica condotta di cui si sospetta la portata anticoncorrenziale; in secondo luogo in quanto, nel caso in esame, le conclusioni cui è giunta l’Amministrazione non appaiono come il frutto di una specifica disamina delle circostanze del caso concreto, ma piuttosto come collegate ad una considerazione preventiva ed aprioristica che nulla ha chiarito in ordine alla concreta lesione della concorrenza che il rilascio della concessione in un porto diverso, sia pur appartenente allo stesso sistema, determinerebbe. L’Amministrazione avrebbe piuttosto dovuto previamente interpellare l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, stimolandone i poteri consultivi”.
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