Deroghe sugli imbarchi per i traghetti: Ministero e Capitaneria sbagliano norma
Nella circolare applicativa e nelle spiegazioni al Sen. De Falco sull’autorizzazione a Gnv si richiama la legge 856 del 1986. Che però stabilisce eccezioni solo per crociere e piattaforme
È sempre più scivoloso il terreno su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno intrapreso il percorso per puntellare da un punto di vista normativo l’autorizzazione rilasciata per il momento a Grandi Navi Veloci a imbarcare personale sprovvisto del libretto di navigazione.
Il senatore Gregorio De Falco, che si era interessato alla materia mostrandosi scettico, ha chiesto lumi al Mims e ieri ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la risposta avuta da Maria Teresa Di Matteo, dirigente del Mims (il laticlavio dà ancora prerogative ormai precluse alla stampa), e la circolare diramata sul tema dal Comando Generale, a firma dell’ammiraglio Luigi Giardino.
Qui sotto riportiamo tali risposte.
Innanzitutto evidenziano le condizioni richieste per l’autorizzazione rilasciata da Gnv (chiesta intanto anche da Grimaldi Euromed e appena ottenuta Corsica Ferries): limite temporale al 30 settembre, solo personale aggiuntivo rispetto alla tabella minima di sicurezza, effettuazione del corso di familiarizzazione, presentazione da parte della compagnia armatoriale richiedente di piani formativi e di reclutamento entro il 15 settembre (condizioni a cui si aggiungono quelle chieste e ottenute dal sindacato confederale: espletamento della ricerca di personale presso la Gente di Mare prima dell’istanza di autorizzazione in deroga, applicazione di Ccnl e integrativi al personale aggiuntivo).
Il problema è però la base normativa. Sia Di Matteo che Giardino, infatti, fanno riferimento all’articolo 17 della legge 856 del 1986. Come rilevato fra gli altri da Alessandro Pico, responsabile della sigla sindacale Federmar Cisal, tuttavia, quella legge consente di derogare alle norme del Codice della Navigazione sulla formazione degli equipaggi – appaltare in esterno i servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo – solo nel caso di “navi adibite a crociera” o “mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane”.
La legge richiamata da Mims e Capitaneria non consente cioè di derogare alle norme sul personale di bordo per quel che riguarda i traghetti, come riconosce lo stesso De Falco: “Chiaro il riferimento alle piattaforme situate oltre il limite delle acque territoriali: la ratio di quella norma era quella di consentire una facilitazione solo per unità in navigazione internazionale. Le ambiguità che emergono da questa complessiva vicenda, estiva e preelettorale, confermano una gestione ministeriale confusa ed avventurosa”.
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