Dal Tar primo stop imposto alla nuova diga di Genova
Eteria ottiene subito la sospensione della firma del contratto fra Adsp e Webuild. Secondo round fra 9 giorni
L’Autorità di Sistema Portuale di Genova non si è nemmeno ancora costituita in giudizio che già Eteria, Acciona e Rcm portano a casa il primo round nell’ambito del ricorso depositato martedì contro l’aggiudicazione alla cordata guidata da Webuild dell’appalto da 950 milioni per progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione della nuova diga del porto del capoluogo ligure.
In composizione monocratica, infatti, il Tar di Genova ha “sospeso l’esecuzione del decreto di aggiudicazione”. La misura concerne per il momento la sola firma del contratto fra la cordata aggiudicataria e la stazione appaltante (l’Adsp col commissario ad hoc, il suo presidente Paolo Emilio Signorini; in giudizio Eteria ha chiamato anche il commissario per la ricostruzione e il programma straordinario delle opere portuali Marco Bucci, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova, nessuno ancora costituitosi).
Il giudice ha preso la decisione alla luce del fatto che i poteri straordinari del commissario gli consentono di “prescindere dal rispetto del termine di stand-still sostanziale di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, e stipulare il contratto anteriormente alla prima camera di consiglio utile” per la trattazione dell’istanza cautelare. Cosa che però “frustrerebbe irrimediabilmente l’interesse primario del ricorrente all’aggiudicazione della commessa”.
Il rischio della normativa derogatoria di cui dispongono Bucci e Signorini, spiega cioè il giudice, era che, potendosi aggirare, accelerandoli, i termini per la firma del contratto, i due commissari, per disinnescare il ricorso, vi provvedessero ancor prima che il tribunale in composizione collegiale valuti le ragioni di Eteria. Impedendo, vale a dire, la “comparazione dell’irreparabilità del danno lamentato dal ricorrente con l’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”, che è invece prerogativa proprio del collegio. Il quale, stabilisce anche l’odierno decreto, sarà chiamato a valutare la domanda cautelare per la sospensiva piena dell’aggiudicazione il prossimo 18 novembre. I motivi di ricorso, come anticipato da Shipping Italy, non mancavano.
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