Nuovo inciampo di Caronte&Tourist sul pilotaggio nel porto di Milazzo
Confermato in secondo grado il rigetto del ricorso contro l’ordinanza della Capitaneria che consentiva l’uso del Vhf solo in uscita dallo scalo siciliano
Continua l’assalto di Caronte&Tourist allo status quo dell’assetto normativo che disciplina il pilotaggio nei porti italiani e continuano i verdetti giudiziari sfavorevoli.
Questa volta è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa – il secondo grado della giustizia amministrativa in Sicilia – a confermare una sentenza del Tar di Catania del 2021. Oggetto del ricorso di Caronte era un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2018, esito dell’istruttoria condotta dalla locale Autorità Marittima, con cui si stabiliva che nel porto di Milazzo “le navi traghetto passeggeri fino a 12.000 tonnellate di stazza lorda, in servizio di linea con itinerario ed orario prestabiliti e frequenza giornaliera e plurisettimanale, possono avvalersi del servizio di pilotaggio tramite stazione Vhf ‘limitatamente alla partenza’, e non anche all’ingresso nel porto” e “che tali navi non possono avvalersi del servizio di pilotaggio in Vhf per i cambi di ormeggio all’interno del porto”.
Una valutazione, hanno confermato i giudici di appello cassando la fondatezza delle doglianze di Caronte e condannandola alle spese in favore di Capitaneria, Ministero e Corporazione die Piloti di Milazzo, che “non appare manifestamente illogica né irragionevole”. Sposata dal Cgar, infatti, la tesi della Capitaneria, secondo cui “solo le unità di trasporto di linea con frequenza giornaliera, nonché le unità già presenti nel porto che intraprendano le operazioni di disormeggio per uscire dal porto, possono avere una conoscenza non solo effettiva, ma anche attuale, delle dinamiche portuali tale da consentire il servizio di pilotaggio in modalità Vhf, garantendo al contempo il mantenimento dei necessari alti livelli di sicurezza, anche alla luce della considerevole stazza lorda delle unità che vengono prese in esame (navi traghetto passeggeri fino a 12.000 tonnellate)”.
Bocciato anche il richiamo alla normativa europea sollevato da Caronte: “Il considerando 39 del Regolamento UE n. 2017/352 è irrilevante nel presente caso, tenuto conto che tale disposizione non obbliga gli Stati a consentire in ogni caso il servizio di pilotaggio in modalità Vhf; al contrario il predetto considerando, pur incentivando in via generale i meccanismi equivalenti al pilotaggio ed i certificati di esenzione, presuppone comunque ‘se le condizioni di sicurezza lo consentono’”.
A.M.
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