I fondi riservati agli art.17 serviranno anche per i prepensionamenti delle imprese portuali
Un emendamento al Decreto Aiuti Quater prevede però che, in caso di approvazione, le società beneficiare contribuiscano nella misura del 35%
Dopo che il Decreto Milleproroghe dell’anno scorso aveva stabilito la creazione, con l’1% delle tasse di imbarco/sbarco, di un fondo per il prepensionamento dei lavoratori delle imprese portuali (ex articolo 16 della legge portuale), dei terminalisti (art.18), delle stazioni marittime (art.36 del Codice della Navigazione) e dei dipendenti delle stesse autorità portuali, il tema è tornato in auge, forse per supposta incapienza di tali risorse.
Nell’ambito dell’esame al Senato del Decreto Aiuti Quater, in attesa di conversione, è stato infatti selezionato dalla Lega un emendamento proposto da tre suoi senatori (Marco Dreosto, Manfredi Potenti, Elena Trestor), intestato a “Disposizioni in materia portuale”. Con esso si propugna una modifica alla legge portuale, in base alla quale un presidente di Autorità di Sistema Portuale potrebbe adottare i “piani operativi di intervento per il lavoro portuale” previsti dall’articolo 8 finalizzandoli non più soltanto alla “formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione”, ma anche “alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all’articolo 16 titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, ultimo periodo”.
A far discutere, però, potrebbe essere il comma successivo, relativo alla copertura. Si prevede infatti che “agli oneri derivanti dalle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori, di cui al comma 3-bis, contribuiscono, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell’incentivo”. Il che significa, però, stante la condizione dell’irrilevanza per le finanze pubbliche prevista dal comma successivo, che il 65% della misura dovrebbe esser finanziato con le risorse previste dalla legge per i suddetti “piani di intervento”, vale a dire “una quota delle risorse di cui all’articolo 17, comma 15-bis”, oggi riservate a formazione, ricollocazione e prepensionamenti dei soli articoli 17, cioè i fornitori di manodopera temporanea nei porti.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY