Price Cap sul petrolio russo, ecco come comportarsi nel trasporto marittimo
Poliass suggerisce alcune buone pratiche per evitare sorprese derivanti dai vari passaggi dei carichi divenuti oggetto delle nuove norme di Ue e G7
L’Unione Europea e i paesi del G7 hanno fissato il Price Cap sul petrolio russo a 60 dollari al barile. Questo proibisce alle navi che trasportano greggio russo di accedere alle assicurazioni primarie, a meno che non venga venduto sotto i 60 dollari al barile. Quali sono le conseguenze per armatori e compagnie assicurative?
A chiederselo in un interessante intervento pubblicato su Linkedin è la società di brokeraggio assicurativo Poliass di Napoli secondo cui questi sono i punti centrali del provvedimento dal punto di vista degli armatori: “Gli armatori dovrebbero ottenere un attestato da ciascun cliente che confermi che il carico petrolifero russo è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al massimale. Inoltre gli armatori possono adeguare le clausole sanzionatorie per garantire che venga mantenuto il massimale di prezzo lungo tutta la catena del contratto di noleggio. In tal caso, i contratti di noleggio devono essere aggiornati. Gli armatori sono tenuti a svolgere la necessaria due diligence per assicurarsi che sia ragionevole fare affidamento sulle attestazioni fornite dai clienti. Le attestazioni possono essere condivise con altre controparti, come gli assicuratori”.
Poliass inquadra il problema anche dal punto di vista di questi ultimi, suggerendo loro di “conservare i registri degli attestati per almeno cinque anni. Gli assicuratori poi dovrebbero ottenere e conservare gli attestati del cliente in cui si impegna a non acquistare petrolio russo trasportato via mare al di sopra del Price Cap. Gli assicuratori possono adeguare le clausole sanzionatorie nelle loro polizze durante il loro rinnovo o tramite aggiornamenti/addendum alle polizze per garantire che non vengano effettuati scambi al di sopra del Price Cap. In questo contesto, svolgere un’adeguata due diligence, in linea con le specificità dell’attività e la relativa esposizione al rischio, diventa una priorità”.
Sul punto ha contribuito alla discussione anche Marco Mastropasqua, avvocato dello studio Bonelli Erede, dicendo: “La due diligence costituisce motivo espresso di giustificazione nel caso vi sia una breach of sanctions a qualsiasi livello. Ad esempio grazie ad una accurata due diligence è stato evitato per un nostro cliente il diretto coinvolgimento nella violazione del regime sanzionatorio posto in essere da altri. Inoltre con la due diligence ci si protegge da eventuali mancanze e/o violazioni poste in essere da altri, anche nel caso di false attestazioni. L’adozione di procedure aziendali, certificate Iso (vedi la 37301 in materia di compliance management system) costituisce poi un ulteriore adempimento, che fa della diligenza ed attenzione del singolo Officer un tassello all’interno della governance aziendale senza il quale non si fissa, non si prende carico e non si parte. Una garanzia particolarmente importante per le società partecipate o finanziate da soggetti particolarmente attenti ad aspetti reputazionali e di compliance”.
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