Visemar vince contro il Fisco sulla tassazione di plusvalenze da cessione di navi iscritte nel Registro Internazionale
Poiché l’attività di trasporto marittimo è considerata ex lege esercitata fuori del territorio dello Stato, il valore della produzione realizzata, comprensivo delle plusvalenze, in quanto realizzato all’estero, deve pertanto essere escluso dalla base imponibile Irap
Visemar Trasporti, società armatoriale controllata dalla famiglia Visentini (la stessa che guida il Cantiere Navale Visentini di Porto Viro), ha vinto dinanzi alla Corte di Giustizia di II grado del Veneto un contenzioso avente ad oggetto la tassazione ai fini Irap delle plusvalenze da cessione di navi iscritte nel Registro Internazionale. Un caso pilota per il settore nel quale la shipping company veneta è stata assistita da un collegio difensivo composto da PwC TLS, con l’of counsel Giulio Andreani e da Gaetano Chianura, Gianluigi Domeneghetti e Lorena Prevedel.
Una nota ricostruisce in breve la vicenda spiegando che per l’Agenzia delle Entrate la detassazione ai fini Irap del valore della produzione delle navi iscritte nel Registro Internazionale prevista dalla legge non ricomprenderebbe le plusvalenze derivanti dalla cessione delle navi, perché quest’ultima non costituirebbe quell’utilizzo delle navi che è il presupposto di tale detassazione.
I professionisti hanno confutato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, dimostrando che la non tassabilità ai fini Irap della plusvalenza generata dalla cessione della nave iscritta nel Registro Internazionale consiste in un’esclusione da imposizione e non in un’esenzione (come è invece ai fini Ires): infatti, mentre l’esenzione è un’eccezione voluta dal legislatore, per ragioni prevalentemente agevolative, al fine di produrre un effetto diverso da quello altrimenti generato dall’applicazione del presupposto impositivo, l’esclusione è una conseguenza diretta proprio dell’applicazione del presupposto impositivo.
Poiché l’attività di trasporto marittimo svolta attraverso l’utilizzo di navi iscritte nel Registro Internazionale è considerata ex lege esercitata fuori del territorio dello Stato, il valore della produzione realizzata, comprensivo delle plusvalenze, in quanto realizzato all’estero, deve pertanto essere escluso dalla base imponibile Irap.
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