Il tribunale dell’Ue ha respinto il ricorso di Società di Navigazione Siciliana sulla sentenza Siremar del 2021
Con questa decisione la Commissione Europea ha imposto a Sns di rimborsare allo Stato italiano la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale selettiva
Così com’era avvenuto lo scorso ottobre per Siremar, con una sentenza appena pubblicata (il 25 gennaio) il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da Società Navigazione Siciliana (joint venture fra Caronte & Tourist e Liberty Lines) per l’annullamento (parziale) della decisione finale C(2021) 4268 pronunciata della Commissione europea il 17 giugno 2021 e relativa alle misure attuate dall’Italia in materia di aiuti di stato.
Più precisamente Buxelles, all’esito di una procedura d’indagine formale ai sensi dell’art. 108 TFUE, aveva riconosciuto come aiuti di stato incompatibili con il mercato interno le misure attuate dall’Italia a favore delle società dell’ex gruppo Tirrenia, tra le quali appunto Società Navigazione Siciliana (aggiudicataria dell’ex compagnie regionale siciliana) e Siremar. La misura oggetto del contenzioso in questione è l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società e l’individuazione di una tassa di registro agevolata nell’operazione di cessione alla Società Navigazione Siciliana di un ramo di Siremar (senza tali benefici le offerte per il ramo d’azienda di Siremar sarebbero state inferiori di circa 1,7 milioni di euro secondo la ricorrente).
Con questa decisione, dunque, la Commissione Europea ha imposto a Sns di rimborsare allo Stato italiano la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale selettiva.
Società Navigazione Siciliana aveva presentato ricorso al Tribunale dell’Unione per l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea sulla base delle seguenti motivazioni. Innanzitutto, l’aiuto di Stato sarebbe stato concesso in ragione della difficoltà di trovare un acquirente interessato al ramo d’azienda Siremar, da cui la necessità di prevedere esenzioni fiscali al fine di agevolare la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia, tra cui Siremar. Per Società Navigazione Siciliana, il beneficiario dell’aiuto sarebbe, dunque, Siremar, e non la stessa Sns. In secondo luogo secondo la ricorrente l’aiuto di Stato concesso dall’Italia sarebbe compatibile con il mercato interno, rientrando nella deroga alle regole di concorrenza a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Infine Sns chiedeva il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 340, secondo comma, del TFUE, in conseguenza della lunga durata della procedura d’inchiesta sugli aiuti di stato messa in atto dalla Commissione europea, protrattasi per quasi dieci anni.
Il Tribunale ha invece rigettato ritenendo che Società Navigazione Siciliana sia beneficiaria degli aiuti, avendo risparmiato il pagamento delle imposte indirette afferenti al contratto di compravendita del ramo d’azienda (che precisava come le imposte e le tasse relative al trasferimento del ramo d’azienda della Siremar fossero a carico dell’acquirente). Inoltre il Tribunale conferma il giudizio della Commissione sull’incompatibilità degli aiuti, in mancanza di elementi di segno opposto. Per concludere gli stessi giudici considerano ragionevole la durata della procedura d’inchiesta messa in atto dalla Commissione europea, tenuto conto della sua complessità fattuale e giuridica.