Con il rigassificatore a Piombino arriva anche l’obbligo di rimorchio
La Capitaneria avvia l’istruttoria a valle dell’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto galleggiante: serviranno tre o quattro mezzi per le navi metaniere a seconda della lunghezza
L’organizzazione del servizio di rimorchio è destinata a cambiare nel porto di Piombino.
La ragione è il via libera arrivato nelle scorse settimane alla realizzazione del rigassificatore di Snam, come scrive il locale comando della Capitaneria di Porto nel diffondere, a fini valutativi, una bozza della nuova ordinanza di definizione del servizio: “Alla luce di quanto emerso dalla documentazione sino ad oggi prodotta dal soggetto istante (Snam Fsru Italia) nonché dalle simulazioni effettuate presso il Centro Cetena di Genova, fatta salva ogni eventuale modifica che dovesse rendersi necessaria in ragione dell’esperienza maturata ovvero del mutare delle circostanze di riferimento, è stato elaborato uno schema del provvedimento in questione”, precisando “che il provvedimento in questione attiene agli elementi di obbligatorietà del servizio, mentre sono rimessi ad altri atti (quali l’atto di concessione, il regolamento, un provvedimento tariffario ad hoc al fine di evitare ingiustificati aggravi economici sul resto dell’utenza, ordinanze locali, ecc.) gli elementi di dettaglio del servizio stesso”.
La missiva è indirizzata a Fedepiloti, Unione Piloti, Assopiloti, Federimorchiatori, Angopi, Confitarma, Assarmatori, Federagenti, Fedarlinea oltre che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento prevede innanzitutto che “nel porto di Piombino il servizio di rimorchio è obbligatorio per le navi destinate all’ormeggio nella Darsena Nord o dalla stessa provenienti”, e negli articoli successivi dettaglia tale obbligo.
Si stabilisce in particolare che le metaniere in ingresso e uscita operino “con almeno n. 4 (quattro) rimorchiatori; per unità di lunghezza fuori tutto fino a 180 metri, qualora a giudizio del pilota di servizio le condizioni meteo marine in atto lo consentano, potrà essere ridotto il numero di rimorchiatori impiegati a n. 3”. Anche le altre tipologie di navi superiori agli 80 metri di lunghezza saranno assoggettate all’obbligo di rimorchio.
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